Art. 5.

                          Titoli valutabili

    Ai  titoli  valutabili  e'  assegnato  un punteggio massimo di 10
punti cosi' suddiviso per le seguenti categorie:
1) titoli professionali, max 4 punti:

    incarichi   o  servizi  speciali  o  svolgimento  di  particolari
funzioni  professionali  svolte  in  ambito  universitario o di altre
pubbliche  amministrazioni attinenti alle attivita' relative al posto
da    ricoprire,    esperienze   professionali   di   management   in
organizzazioni complesse, in particolare nel campo della formazione;
    esperienze di networking;
2) titoli di anzianita', max 3 punti:

    anzianita'  di  servizio  a  tempo  determinato  ed indeterminato
prestato  presso  l'Ateneo  di  Ca'  Foscari in categorie inferiori a
quella del bando;
3) titoli culturali, max punti 3:

    valutazione  del  titolo  di  studio richiesto per l'accesso e di
ulteriori  titoli aggiuntivi attinenti al posto da ricoprire (master,
specializzazioni, dottorati, borse di studio).
    I  titoli  devono  essere  posseduti  alla  data  di scadenza del
termine  ultimo  per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
    I   titoli   possono  essere  presentati  in  originale  o  copia
autentica,    ovvero    mediante    dichiarazione    sostitutiva   di
certificazione  o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta'
(allegato B).
    Quest'ultima  dichiarazione  va  sottoscritta  dal  candidato  in
presenza  del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero
se  inviata  tramite  raccomandata  r.r.  o fax o consegnata da terze
persone  deve  essere  accompagnata  da una fotocopia di un documento
valido di identita' del candidato.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli  anche  a  campione  sulla  veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive.
    Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445   del   28 dicembre  2000  si  rammenta  che  il  rilascio  di
dichiarazioni  mendaci, la costituzione di atti falsi e l'uso di essi
nei   casi   previsti  dal  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  sono  puniti  ai  sensi  del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    La  commissione  rendera'  noto  ai  candidati il risultato della
valutazione dei titoli mediante comunicazione scritta.