Art. 8.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito e' formata secondo l'ordine dei punti
della  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun  candidato, con
l'osservanza,   a   parita'   di  punti,  delle  preferenze  previste
dall'art. 7) del presente bando.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di   merito,   sotto   condizione  sospensiva  dell'accertamento  dei
requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed  e'  immediatamente
efficace.  La  graduatoria  di  merito  e  quella  del  vincitore del
concorso   saranno  pubblicate  mediante  affissione  all'albo  della
divisione    organizzazione    e   gestione   delle   risorse   umane
dell'Universita' Ca' Foscari di Venezia, Dorsoduro 3246 - Venezia. Di
tale  pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  dei  vincitori rimane efficace per un termine di
diciotto  mesi  dalla  data  della  sopracitata  pubblicazione per la
copertura  dei posti per i quali il concorso e' stato bandito. Non si
da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.