Art. 5. Prove di esame L'esame consta di due prove scritte ed un colloquio. Le prove scritte, di cui una a contenuto teorico, e l'altra a contenuto teorico-pratico, saranno dirette ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimita', della convenienza e della efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni connesse con l'attivita' istituzionale delle amministrazioni universitarie. La prima prova scritta vertera' su: ragioneria e contabilita' generale (contabilita' finanziaria, economica, analitica) delle universita'; i sistemi contabili delle universita'; i controlli e le procedure contrattuali; la stipendiazione del personale universitario; la ricerca scientifica nelle universita'; diritto tributario. La seconda prova scritta consistera' in una prova teorico-pratica sugli argomenti della prima prova scritta. Il colloquio vertera' sulle materie previste per le prove scritte, nonche' diritto amministrativo e legislazione universitaria. Comprendera' inoltre l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato, tra inglese e francese, e anche delle applicazioni informatiche word ed excel, delle problematiche e delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. Sono ammessi a sostenere il colloquio candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 24/30. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue la votazione di almeno 24/30. Il punteggio complessivo e' determinato dal punteggio dato dalla media della votazione riportata nelle prove scritte sommata a quello ottenuto nella prova orale. La convocazione per la prova orale avverra' non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Il termine di cui sopra puo' essere ridotto su espressa rinuncia concordemente manifestata dai candidati. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato che sara' affisso all'albo della sede di esame. Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. Alle prove scritte i candidati potranno consultare soltanto testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione.