Art. 5.

                           Prove di esame

    L'esame consta di due prove scritte ed un colloquio.
    Le  prove  scritte,  di  cui una a contenuto teorico, e l'altra a
contenuto  teorico-pratico, saranno dirette ad accertare l'attitudine
dei  candidati  alla  soluzione  corretta,  sotto  il  profilo  della
legittimita',  della  convenienza  e della efficienza ed economicita'
organizzativa,  di  questioni  connesse con l'attivita' istituzionale
delle amministrazioni universitarie.
    La prima prova scritta vertera' su:
      ragioneria  e  contabilita' generale (contabilita' finanziaria,
economica, analitica) delle universita';
      i sistemi contabili delle universita';
      i controlli e le procedure contrattuali;
      la stipendiazione del personale universitario;
      la ricerca scientifica nelle universita';
      diritto tributario.
    La seconda prova scritta consistera' in una prova teorico-pratica
sugli argomenti della prima prova scritta.
    Il  colloquio  vertera'  sulle  materie  previste  per  le  prove
scritte, nonche' diritto amministrativo e legislazione universitaria.
Comprendera'  inoltre  l'accertamento  della conoscenza di una lingua
straniera  a  scelta  del  candidato, tra inglese e francese, e anche
delle  applicazioni informatiche word ed excel, delle problematiche e
delle  potenzialita'  organizzative  connesse all'uso degli strumenti
informatici.
    Sono  ammessi  a  sostenere  il  colloquio  candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 24/30. Il
colloquio  si  intende superato se il candidato consegue la votazione
di almeno 24/30.
    Il  punteggio complessivo e' determinato dal punteggio dato dalla
media  della votazione riportata nelle prove scritte sommata a quello
ottenuto nella prova orale.
    La  convocazione  per  la  prova orale avverra' non meno di venti
giorni prima dello svolgimento della prova stessa.
    Il  termine di cui sopra puo' essere ridotto su espressa rinuncia
concordemente manifestata dai candidati.
    Al  termine  di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato che sara' affisso all'albo della sede di esame.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
    Alle prove scritte i candidati potranno consultare soltanto testi
di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione.