Art. 6.

                   Preferenza a parita' di merito

    I  candidati  che  si siano collocati utilmente nella graduatoria
finale  ed  intendano  far  valere  i  titoli  che  danno  diritto  a
preferenze  previste  dall'art. 5  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  n. 487/1994,  a  parita'  di  merito, gia' indicati nella
domanda,  sono  tenuti  a  presentare, entro il termine perentorio di
quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  in  cui  hanno
sostenuto  la  prova  orale,  i  relativi  documenti,  attestanti  il
possesso  dei  titoli  di  preferenza,  a parita' di valutazione. Dai
documenti  stessi,  dovra'  risultare  il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso.
    In  luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre la
dichiarazione  sostitutiva  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
    I soggetti che hanno diritto a preferenza sono i seguenti:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dall'eta' piu' giovane;
      b) dal   maggior  punteggio  corrispondente  alla  somma  delle
votazioni riportate nelle prove scritte/pratiche.