Art. 7.

                   Preferenza a parita' di merito

    I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza
o  preferenza  nella nomina, devono far pervenire all'amministrazione
entro  il  termine  perentorio  di  quindici  giorni, che decorre dal
giorno successivo a quello in cui i candidati hanno superato la prova
orale  stessa,  autocertificazione  in  carta semplice, attestante il
possesso  dei  titoli di riserva e di precedenza di cui tener conto a
parita' di merito, dalla quale risulti che il requisito era posseduto
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione, come dichiarato nella domanda.
    Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui
sopra,  quale  ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato,
comporta   l'inapplicabilita'   al   candidato  stesso  dei  benefici
conseguenti  all'attuale  possesso  di  titoli  di  precedenza  o  di
preferenza nella graduatoria.
    A  parita'  di merito i titoli di preferenza sono quelli indicati
nell'art.  5  del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 e
dal comma 2 dell'art. 2 della legge n. 191/1998.