Art. 8.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella del vincitore del
concorso  e' approvata, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione all'impiego, con decreto del direttore
amministrativo ed e' pubblicata all'albo dell'Universita' degli studi
di  Sassari.  Di  tale  pubblicazione e' data notizia mediante avviso
inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla
data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il  termine  per
eventuali impugnative.