Art. 8. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore del concorso e' approvata, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, con decreto del direttore amministrativo ed e' pubblicata all'albo dell'Universita' degli studi di Sassari. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.