Art. 7. Preferenza a parita' di merito I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire all'amministrazione entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno superato la prova orale stessa, autocertificazione in carta semplice, attestante il possesso dei titoli di riserva e di precedenza di cui tener conto a parita' di merito, dalla quale risulti che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione, come dichiarato nella domanda. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilita' al candidato stesso dei benefici conseguenti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria. A parita' di merito i titoli di preferenza sono quelli indicati nell'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 e dal comma 2 dell'art. 2 della legge n. 191/1998.