Art. 2. Requisiti per l'accesso ai corsi Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea ovvero di titolo conseguito presso universita' straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche italiane, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Qualora il titolo non sia stato riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del dottorato di ricerca a deliberare sull'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero, ai soli limitati fini dell'ammissione al dottorato. Possono presentare domanda di partecipazione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data del 31 dicembre 2001. In tal caso l'ammissione verra' disposta con riserva e il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, la relativa autocertificazione (o certificato originale) entro il 10 gennaio 2002. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.