Art. 2.

                  Requisiti per l'accesso ai corsi

    Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazione  di  eta'  e cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma  di  laurea  ovvero  di  titolo conseguito presso universita'
straniere,  preventivamente  riconosciuto dalle autorita' accademiche
italiane,   anche   nell'ambito   di   accordi  interuniversitari  di
cooperazione   e   mobilita'.   Qualora   il  titolo  non  sia  stato
riconosciuto,  sara' il collegio dei docenti del dottorato di ricerca
a  deliberare  sull'equipollenza  del  titolo  accademico  conseguito
all'estero, ai soli limitati fini dell'ammissione al dottorato.
    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione anche coloro che
conseguiranno  il  diploma  di  laurea  entro e non oltre la data del
31 dicembre  2001.  In  tal  caso  l'ammissione  verra'  disposta con
riserva  e  il  candidato  sara'  tenuto  a  presentare,  a  pena  di
decadenza,  la  relativa autocertificazione (o certificato originale)
entro il 10 gennaio 2002.
    L'amministrazione   puo'   disporre,   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato  del  rettore,  l'esclusione  dalla procedura
selettiva per difetto dei requisiti prescritti.