Art. 10.
    I   dottorandi  non  titolari  di  borsa  di  studio,  inclusi  i
beneficiari di assegni di ricerca e i cittadini extracomunitari senza
borsa  di  studio,  sono  tenuti  al  pagamento  dei  contributi  per
l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo le
seguenti fasce di reddito:

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    Fasce    |    Reddito (in milioni)    |    Importo contributo
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      5      |         fino a 25          |       L.  500.000
      4      |         da 25 a 40         |       L.  650.000
      3      |         da 41 a 60         |       L. 1.010.000
      2      |         da 60 a 90         |       L. 1.500.000
      1      |          oltre 90          |       L. 1.800.000

    Il  contributo a carico dei dottorandi non percettori di borsa di
studio e' ridotto di L. 10.000 per ogni milione o frazione di milione
inferiore  al  limite  di reddito corrispondente a ciascuna fascia di
reddito.
    I  contributi  per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di  ricerca dovranno essere versati in due rate, nella misura del 50%
dell'ammontare  determinato  in relazione alla fascia di reddito, sul
conto  corrente  postale  n. 10518017 intestato all'Universita' degli
studi  della Tuscia, servizio di tesoreria - 01100 Viterbo, indicando
nella   causale   di  versamento:  "Contributo  per  l'ammissione  al
dottorato  di ricerca (indicare il titolo del dottorato) XVII ciclo",
entro i seguenti termini:
      1a rata - all'atto dell'iscrizione;
      2a rata - entro il 30 aprile 2002.
    Sono  esonerati  dai contributi i dottorandi titolari di borse di
studio conferite dell'universita', nonche' quelli che usufruiscono di
una  borsa  di  studio finanziata o cofinanziata, per l'intera durata
del ciclo, da qualsiasi ente privato o pubblico anche estero.