Art. 10. I dottorandi non titolari di borsa di studio, inclusi i beneficiari di assegni di ricerca e i cittadini extracomunitari senza borsa di studio, sono tenuti al pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo le seguenti fasce di reddito: ===================================================================== Fasce | Reddito (in milioni) | Importo contributo ===================================================================== 5 | fino a 25 | L. 500.000 4 | da 25 a 40 | L. 650.000 3 | da 41 a 60 | L. 1.010.000 2 | da 60 a 90 | L. 1.500.000 1 | oltre 90 | L. 1.800.000 Il contributo a carico dei dottorandi non percettori di borsa di studio e' ridotto di L. 10.000 per ogni milione o frazione di milione inferiore al limite di reddito corrispondente a ciascuna fascia di reddito. I contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca dovranno essere versati in due rate, nella misura del 50% dell'ammontare determinato in relazione alla fascia di reddito, sul conto corrente postale n. 10518017 intestato all'Universita' degli studi della Tuscia, servizio di tesoreria - 01100 Viterbo, indicando nella causale di versamento: "Contributo per l'ammissione al dottorato di ricerca (indicare il titolo del dottorato) XVII ciclo", entro i seguenti termini: 1a rata - all'atto dell'iscrizione; 2a rata - entro il 30 aprile 2002. Sono esonerati dai contributi i dottorandi titolari di borse di studio conferite dell'universita', nonche' quelli che usufruiscono di una borsa di studio finanziata o cofinanziata, per l'intera durata del ciclo, da qualsiasi ente privato o pubblico anche estero.