Art. 11.
    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito   delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo  le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    I  dottorandi, secondo quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma,
della  legge  3 luglio  1998, n. 210, possono esercitare una limitata
attivita'  didattica  sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni
caso   compromettere  l'attivita'  di  formazione  alla  ricerca.  La
collaborazione  didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dello  Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle universita'.
    Al  termine  di ciascun anno di corso gli iscritti presentano una
particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al
collegio  dei  docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno
di  corso  successivo  o  ne  propone  al  rettore  l'esclusione  dal
proseguimento del corso.