Art. 11. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. I dottorandi, secondo quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono esercitare una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. Al termine di ciascun anno di corso gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al collegio dei docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno di corso successivo o ne propone al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso.