Art. 2.
    Possono presentare domanda di ammissione al corso di dottorato di
ricerca,  senza  limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in
possesso  di  laurea,  di  durata  almeno quadriennale, conseguita in
Italia   o   di   titolo  accademico  equivalente  conseguito  presso
Universita' straniere.
    I  cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso
di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea,
dovranno farne espressa richiesta, unicamente ai fini dell'ammissione
al corso di dottorato, nella domanda di partecipazione al concorso.
    Alla  domanda dovranno allegare i documenti utili a consentire al
collegio  dei  docenti  la  dichiarazione di equipollenza, tradotti e
legalizzati  dalle  competenti  rappresentanze  italiane nel paese di
provenienza,  secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.