Art. 2. Possono presentare domanda di ammissione al corso di dottorato di ricerca, senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea, di durata almeno quadriennale, conseguita in Italia o di titolo accademico equivalente conseguito presso Universita' straniere. I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno farne espressa richiesta, unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato, nella domanda di partecipazione al concorso. Alla domanda dovranno allegare i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane nel paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.