Art. 7. I candidati sono ammessi al corso di dottorato di ricerca secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie della stessa universita' e di altri atenei, il candidato dovra' esercitare opzione e presentare domanda di ammissione per un solo corso di dottorato. I cittadini extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di merito, sono ammessi al dottorato di ricerca in soprannumero, senza borsa di studio, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.