Art. 7.
    I candidati sono ammessi al corso di dottorato di ricerca secondo
l'ordine  di  graduatoria  fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi
diritto   prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie della stessa
universita' e di altri atenei, il candidato dovra' esercitare opzione
e presentare domanda di ammissione per un solo corso di dottorato.
    I cittadini extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di
merito,  sono  ammessi al dottorato di ricerca in soprannumero, senza
borsa  di  studio,  nel  limite  della  meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.