Art. 9.
    Ai    dottorandi    italiani    e   comunitari,   ai   dottorandi
extracomunitari  residenti in Italia o titolari di carta di soggiorno
ovvero   di  permesso  di  soggiorno  per  uno  dei  motivi  indicati
dall'art. 37,  comma  5  della legge 6 marzo 1998, n. 40, con reddito
personale  complessivo  annuo lordo non superiore a L. 25.000.000, e'
conferita,  ai  sensi  e  con  le modalita' stabilite dalla normativa
vigente,  secondo  l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di
importo  non  inferiore  a  quello  determinato dalle disposizioni di
legge.
    Le   borse   di   studio  vengono  assegnate  previa  valutazione
comparativa  del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria
formulata dalla commissione giudicatrice. A parita' di merito prevale
la  valutazione  della  situazione economica determinata ai sensi del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e
successive modificazioni.
    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di L. 20.450.000,
comprensivo  della quota del contributo previdenziale INPS a gestione
separata a carico del percettore della borsa di studio.
    Le  borse di studio vengono erogate per l'intera durata del corso
e  il  loro  importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per
eventuali documentati periodi di soggiorno all'estero.
    Il  pagamento  della  borsa  di  studio  viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato,  anche  per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
    La  borsa  di  studio  di  dottorato  di  ricerca non puo' essere
cumulata  con  altra  borsa  di  studio a qualsiasi titolo conferita,
tranne  che  con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca,
ne' con l'assegno di ricerca.
    In  caso  di sopravvenuta incompatibilita', l'importo della borsa
di  studio  relativo  al  periodo  per  il  quale  la stessa e' stata
indebitamente  percepita,  deve essere restituito. La restituzione si
riferisce all'anno accademico in cui la borsa e' stata percepita.
    I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
usufruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati
in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del corso.
    Alle  borse  di  studio per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca  si  applicano  le  disposizioni  in  materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.