Art. 9. Ai dottorandi italiani e comunitari, ai dottorandi extracomunitari residenti in Italia o titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi indicati dall'art. 37, comma 5 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a L. 25.000.000, e' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo non inferiore a quello determinato dalle disposizioni di legge. Le borse di studio vengono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000, comprensivo della quota del contributo previdenziale INPS a gestione separata a carico del percettore della borsa di studio. Le borse di studio vengono erogate per l'intera durata del corso e il loro importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per eventuali documentati periodi di soggiorno all'estero. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. La borsa di studio di dottorato di ricerca non puo' essere cumulata con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca, ne' con l'assegno di ricerca. In caso di sopravvenuta incompatibilita', l'importo della borsa di studio relativo al periodo per il quale la stessa e' stata indebitamente percepita, deve essere restituito. La restituzione si riferisce all'anno accademico in cui la borsa e' stata percepita. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono usufruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del corso. Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.