Art. 10.

                        Norme di salvaguardia

    Per  quanto  non  previsto  dal presente bando valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nel testo unico, approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686, e
successive  norme  di  integrazione  e modificazione, nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, come modificato
dal  decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693,
nonche'   nel  Contratto  nazionale  di  lavoro  vigente  al  momento
dell'immissione in servizio.
    Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  all'ufficio centrale del
bilancio  -  Dipartimento  ragioneria  generale dello Stato presso il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti - Amministrazione
lavori   pubblici   e   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
      Roma, 17 settembre 2001
                                      Il direttore generale: Pera