Art. 10. Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, nonche' nel Contratto nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio. Il presente decreto sara' trasmesso all'ufficio centrale del bilancio - Dipartimento ragioneria generale dello Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Amministrazione lavori pubblici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Roma, 17 settembre 2001 Il direttore generale: Pera