Art. 2. Criteri generali e requisiti per l'ammissione alla prove di accertamento linguistico 1. Alle prove di accertamento linguistico e' ammesso a partecipare, a domanda, il personale della scuola con contratto a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova e che abbia prestato dopo tale periodo almeno un anno di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano nella qualifica (per il personale ATA, limitatamente ai profili di direttore dei servizi generali ed amministrativi ed assistente amministrativo), nel posto di insegnamento (per i docenti di scuola materna e di scuola elementare), nella classe di concorso (per i docenti di scuola secondaria) per i quali sono definiti i codici funzione indicati nell'allegato n. 1 al presente decreto. Tali requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alle prove di accertamento (trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale). 2. Qualora l'aspirante sia in possesso dei requisiti previsti, e' consentita la partecipazione alle prove di accertamento, per piu' codici funzione, nonche' per piu' aree linguistiche. Ha titolo a partecipare alla prova di accertamento linguistico per i lettorati di italiano presso le Universita' straniere il personale appartenente alle seguenti categorie: a) docenti di italiano delle scuole secondarie di primo o secondo grado; b) docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo o secondo grado che abbiano superato, nell'ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneita' del MPI allegata ai bandi di concorsi per titoli ed esami emanati con DD.D.G. 31 marzo 1999 e 1 aprile 1999. La tipologia di istituzioni, le categorie di personale, le relative classi di concorso e i codici funzione sono indicati nell'allegato n. 1 al presente decreto. Le lingue delle quali e' richiesta la conoscenza sono le seguenti: francese, inglese, spagnola, tedesca, a seconda dell'area linguistica per la quale i candidati intendano concorrere. Nell'allegato n. 2 al presente decreto sono riportate le quattro aree linguistiche con la specifica dei Paesi che ne fanno parte. 3. Non ha titolo a partecipare alla prove di accertamento di cui al presente decreto il personale che: a) abbia gia' prestato servizio all'estero, anche se in piu' aree linguistiche e in differenti codici funzione, per un periodo di durata complessivamente superiore ai dieci anni, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del C.C.N.L. 14 settembre 2001; b) abbia gia' prestato un periodo di servizio nelle scuole europee. Tenuto conto di quanto previsto all'art. 8, comma 5, del C.C.N.L. del 14 settembre 2001, tale personale puo' tuttavia partecipare alle prove di accertamento per le istituzioni diverse dalle scuole europee ; c) sia incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione; d) sia stato restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilita' o per motivi di servizio; e) non possa assicurare, per motivi di eta', un quinquennio di servizio all'estero.