Art. 2.

Criteri   generali   e  requisiti  per  l'ammissione  alla  prove  di
                      accertamento linguistico

    1. Alle   prove   di   accertamento   linguistico  e'  ammesso  a
partecipare,  a  domanda,  il  personale della scuola con contratto a
tempo  indeterminato,  che  abbia  superato il periodo di prova e che
abbia prestato dopo tale periodo almeno un anno di effettivo servizio
di   ruolo  in  territorio  metropolitano  nella  qualifica  (per  il
personale  ATA,  limitatamente  ai  profili  di direttore dei servizi
generali  ed  amministrativi ed assistente amministrativo), nel posto
di  insegnamento  (per  i  docenti  di  scuola  materna  e  di scuola
elementare),  nella  classe  di  concorso  (per  i  docenti di scuola
secondaria)  per  i  quali  sono  definiti i codici funzione indicati
nell'allegato  n. 1 al presente decreto. Tali requisiti devono essere
posseduti  entro  la data di scadenza del termine utile stabilito per
la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  alle  prove di
accertamento  (trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale).
    2. Qualora l'aspirante sia in possesso dei requisiti previsti, e'
consentita  la  partecipazione  alle  prove di accertamento, per piu'
codici  funzione,  nonche'  per  piu'  aree linguistiche. Ha titolo a
partecipare alla prova di accertamento linguistico per i lettorati di
italiano  presso  le  Universita' straniere il personale appartenente
alle seguenti categorie:
      a) docenti  di  italiano  delle  scuole  secondarie  di primo o
secondo grado;
      b) docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo
o   secondo   grado   che  abbiano  superato,  nell'ambito  di  corsi
universitari,  almeno  due  esami di lingua e/o letteratura italiana,
secondo  la  tabella  di  omogeneita'  del  MPI  allegata ai bandi di
concorsi  per  titoli  ed esami emanati con DD.D.G. 31 marzo 1999 e 1
aprile 1999.
    La  tipologia  di  istituzioni,  le  categorie  di  personale, le
relative  classi  di  concorso  e  i  codici  funzione  sono indicati
nell'allegato n. 1 al presente decreto.
    Le  lingue  delle  quali  e'  richiesta  la  conoscenza  sono  le
seguenti:  francese,  inglese, spagnola, tedesca, a seconda dell'area
linguistica   per   la   quale   i  candidati  intendano  concorrere.
Nell'allegato n. 2 al presente decreto sono riportate le quattro aree
linguistiche con la specifica dei Paesi che ne fanno parte.
    3.  Non ha titolo a partecipare alla prove di accertamento di cui
al presente decreto il personale che:
      a) abbia  gia'  prestato  servizio all'estero, anche se in piu'
aree  linguistiche e in differenti codici funzione, per un periodo di
durata   complessivamente  superiore  ai  dieci  anni,  salvo  quanto
previsto dall'art. 9, comma 3, del C.C.N.L. 14 settembre 2001;
      b) abbia  gia'  prestato  un  periodo  di servizio nelle scuole
europee.  Tenuto  conto  di  quanto previsto all'art. 8, comma 5, del
C.C.N.L.   del   14 settembre  2001,  tale  personale  puo'  tuttavia
partecipare  alle  prove  di  accertamento per le istituzioni diverse
dalle scuole europee ;
      c) sia  incorso  in  provvedimenti  disciplinari superiori alla
censura e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
      d) sia    stato   restituito   ai   ruoli   metropolitani   per
incompatibilita' o per motivi di servizio;
      e) non  possa assicurare, per motivi di eta', un quinquennio di
servizio all'estero.