Art. 3.

Modalita'  e  termini  utili  per  la  presentazione della domanda di
                     ammissione e documentazione

    1. Domanda:
      a) entro  il  termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale - 4a
serie  speciale  - il personale che intenda partecipare alle prove di
accertamento linguistico dovra' inviare apposita domanda - alla quale
dovra'   essere  allegata  la  dichiarazione  dei  titoli  culturali,
professionali  e  di  servizio  (allegato n. 4 al presente decreto) -
direttamente  (e  non  per  il tramite gerarchico) al Ministero degli
Affari   Esteri   -   direzione  generale  per  la  promozione  e  la
cooperazione  culturale - Ufficio IV, piazzale della Farnesina n. 1 -
00194  Roma,  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data
di   spedizione  della  domanda  e'  comprovata  dal  timbro  a  data
dell'ufficio  postale accettante. Il modello di domanda da utilizzare
e' quello riportato nell'allegato n. 3 al presente decreto;
      b) il  modulo  di  domanda,  che  deve essere obbligatoriamente
compilato   dal   candidato   in   tutte  le  sue  voci  negli  spazi
appositamente  riservati,  e'  reperibile anche sul sito internet del
Ministero   degli   affari   esteri   (consultare   la   voce  scuole
all'indirizzo: http://www.esteri.it/polestera/dgrc/);
      c) i  docenti  che,  avendo  i  requisiti prescritti, intendano
sostenere  le prove di accertamento per piu' tipologie di istituzioni
tra  quelle  indicate  nell'allegato n. 1, debbono inoltrare distinte
domande;
      d) la   firma   in  calce  alla  domanda  non  e'  soggetta  ad
autenticazione  (decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, art. 39);
      e) i   candidati   dovranno   indicare  sulla  busta  la  sigla
corrispondente  alla  tipologia di istituzione per la quale intendano
partecipare  (  SCC - istituzioni diverse dalle scuole europee; SEU -
scuole europee; LET- lettorati; ATA per il personale ATA );
      f) l'amministrazione  non  assume  responsabilita'  in  caso di
inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del concorrente o di
eventuali disguidi postali.
    2. Documentazione:
      a) ai  sensi  del  testo  unico  in  materia  di documentazione
amministrativa  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica
28 dicembre   2000   n. 445,   i   requisiti,   i  titoli  culturali,
professionali  e di servizio e l'assenza di circostanze ostative alla
partecipazione alle prove potranno essere autocertificati utilizzando
l'apposito  modello  allegato  al presente decreto (allegato n. 4). I
titoli  devono  essere  stati conseguiti entro il termine di scadenza
per  la presentazione della domanda di partecipazione alle prove. Non
saranno   valutati   i   titoli   che   non   riportano  gli  estremi
identificativi completi cosi' come indicati nel modello di domanda. I
dati  riportati  dal  candidato  assumono  il valore di dichiarazioni
sostitutive  di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; vigono,
al  riguardo,  le disposizioni di cui all'articolo 76 del sopracitato
decreto  del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di
carattere  amministrativo  e  penale  per  il  candidato  che rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verita';
      b) in  qualsiasi  momento  l'amministrazione  puo' procedere ad
idonei   controlli,   anche   a  campione,  sulla  veridicita'  delle
dichiarazioni  sostitutive  esibite dai concorrenti (art. 71, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445);
      c) il Ministero degli affari esteri, con riferimento alla legge
31 dicembre  1996,  n. 675 e successive integrazioni e modificazioni,
recante  disposizioni  sulla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, si impegna a utilizzare i
dati  forniti  dal  candidato  solo  per  fini  istituzionali  e  per
l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.