Art. 3. Modalita' e termini utili per la presentazione della domanda di ammissione e documentazione 1. Domanda: a) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - il personale che intenda partecipare alle prove di accertamento linguistico dovra' inviare apposita domanda - alla quale dovra' essere allegata la dichiarazione dei titoli culturali, professionali e di servizio (allegato n. 4 al presente decreto) - direttamente (e non per il tramite gerarchico) al Ministero degli Affari Esteri - direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale - Ufficio IV, piazzale della Farnesina n. 1 - 00194 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione della domanda e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il modello di domanda da utilizzare e' quello riportato nell'allegato n. 3 al presente decreto; b) il modulo di domanda, che deve essere obbligatoriamente compilato dal candidato in tutte le sue voci negli spazi appositamente riservati, e' reperibile anche sul sito internet del Ministero degli affari esteri (consultare la voce scuole all'indirizzo: http://www.esteri.it/polestera/dgrc/); c) i docenti che, avendo i requisiti prescritti, intendano sostenere le prove di accertamento per piu' tipologie di istituzioni tra quelle indicate nell'allegato n. 1, debbono inoltrare distinte domande; d) la firma in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, art. 39); e) i candidati dovranno indicare sulla busta la sigla corrispondente alla tipologia di istituzione per la quale intendano partecipare ( SCC - istituzioni diverse dalle scuole europee; SEU - scuole europee; LET- lettorati; ATA per il personale ATA ); f) l'amministrazione non assume responsabilita' in caso di inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o di eventuali disguidi postali. 2. Documentazione: a) ai sensi del testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti, i titoli culturali, professionali e di servizio e l'assenza di circostanze ostative alla partecipazione alle prove potranno essere autocertificati utilizzando l'apposito modello allegato al presente decreto (allegato n. 4). I titoli devono essere stati conseguiti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle prove. Non saranno valutati i titoli che non riportano gli estremi identificativi completi cosi' come indicati nel modello di domanda. I dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'; b) in qualsiasi momento l'amministrazione puo' procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive esibite dai concorrenti (art. 71, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445); c) il Ministero degli affari esteri, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si impegna a utilizzare i dati forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.