Art. 4. Casi di esclusione 1) Sono considerati motivi di esclusione: a) la domanda priva di firma del candidato; b) la domanda inviata fuori termine (prima della pubblicazione del presente decreto o oltre la scadenza del termine ivi stabilito per la presentazione della domanda); c) la domanda dell'aspirante che sia privo dei requisiti generali di ammissione di cui al precedente art. 2. 2) Il Ministero degli affari esteri puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti. L'esclusione e' disposta con motivato provvedimento del Ministero degli affari esteri che sara' notificato all'interessato con lettera raccomandata.