Art. 4.

                         Casi di esclusione

    1) Sono considerati motivi di esclusione:
      a) la domanda priva di firma del candidato;
      b) la  domanda inviata fuori termine (prima della pubblicazione
del  presente  decreto  o oltre la scadenza del termine ivi stabilito
per la presentazione della domanda);
      c) la  domanda  dell'aspirante  che  sia  privo  dei  requisiti
generali di ammissione di cui al precedente art. 2.
    2) Il Ministero degli affari esteri puo' disporre in ogni momento
l'esclusione  dei  candidati  per  difetto  dei  requisiti richiesti.
L'esclusione  e'  disposta  con  motivato provvedimento del Ministero
degli  affari esteri che sara' notificato all'interessato con lettera
raccomandata.