Art. 6.

  Modalita' di svolgimento delle prove di accertamento linguistico

    1. Le  prove di accertamento mirano a verificare la conoscenza di
una  o  piu'  lingue  straniere tra quelle relative alle quattro aree
linguistiche (francese, inglese, spagnolo e tedesco ).
    L'accertamento  e'  effettuato  sulla  base di prove strutturate,
predisposte  a  cura  del  Ministero  degli  affari  esteri,  che  si
articolano in una serie di 40 domande, nella lingua straniera oggetto
della  prova,  con  possibilita'  di  scelta  tra quattro risposte. I
parametri  di  valutazione  delle  risposte  sono  predefiniti.  Essi
saranno resi noti ai candidati immediatamente prima dell'inizio della
prova. La durata della prova e' fissata in due ore.
    La  prova  di  accertamento mira a verificare la conoscenza della
lingua   straniera   nei   suoi   molteplici   aspetti   morfologici,
ortografici, sintattici, lessicali, semantici e socio-linguistici.
    2.  Il  livello richiesto della conoscenza della lingua straniera
sara'  correlato  alla  tipologia  delle  Istituzioni per le quali il
candidato intende partecipare. Pertanto verranno predisposte distinte
prove per ciascuna delle seguenti categorie di candidati:
      a) docenti  che  aspirano alle istituzioni diverse dalle scuole
europee per i quali la prova dovra' verificare un'adeguata conoscenza
della lingua o delle lingue straniere;
      b) docenti  che  aspirano  alle  scuole  europee per i quali la
prova  dovra'  verificare  se  il  grado di conoscenza della lingua o
delle   lingue  straniere  consenta  la  piena  integrazione  in  uno
specifico contesto educativo e plurilingue;
      c) docenti  che  aspirano  ai  Lettorati  di italiano presso le
Universita'  straniere  per  i quali la prova dovra' verificare se il
grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consenta la
piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale;
      d) personale  ATA  per  il  quale  la  prova  dovra' verificare
un'adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere.
    3.  La  prova  di  accertamento  e'  distinta  per ciascuna delle
quattro  aree  linguistiche  (francese, inglese, spagnolo e tedesco).
Pertanto,  qualora  il  candidato  abbia  chiesto di partecipare alle
prove  per  piu' di un'area linguistica della stessa categoria dovra'
sostenere una prova per ogni lingua richiesta.
    4.  Superano la prova di accertamento linguistico i candidati che
abbiano riportato un punteggio di almeno 56/80.
    5. Al termine di ciascuna delle prove strutturate la commissione,
di  cui  al successivo articolo 7, procede alla redazione di appositi
elenchi  dei  candidati  che le hanno superate, con l'indicazione del
punteggio   conseguito.  Tali  elenchi  saranno  pubblicati  all'albo
dell'ufficio  IV  della  D.G.P.C.C. e nel sito internet del Ministero
degli   affari  esteri  (consultare  la  voce  scuole  all'indirizzo:
http://www.esteri.it/polestera/dgrc/).
    6.  A  conclusione  di  tutte  le prove il Ministero degli affari
esteri  inserira'  i nominativi di tali candidati in appositi elenchi
generali, redatti in stretto ordine alfabetico e distinti per ciascun
codice funzione e per ciascuna area linguistica.