Art. 6. Modalita' di svolgimento delle prove di accertamento linguistico 1. Le prove di accertamento mirano a verificare la conoscenza di una o piu' lingue straniere tra quelle relative alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, spagnolo e tedesco ). L'accertamento e' effettuato sulla base di prove strutturate, predisposte a cura del Ministero degli affari esteri, che si articolano in una serie di 40 domande, nella lingua straniera oggetto della prova, con possibilita' di scelta tra quattro risposte. I parametri di valutazione delle risposte sono predefiniti. Essi saranno resi noti ai candidati immediatamente prima dell'inizio della prova. La durata della prova e' fissata in due ore. La prova di accertamento mira a verificare la conoscenza della lingua straniera nei suoi molteplici aspetti morfologici, ortografici, sintattici, lessicali, semantici e socio-linguistici. 2. Il livello richiesto della conoscenza della lingua straniera sara' correlato alla tipologia delle Istituzioni per le quali il candidato intende partecipare. Pertanto verranno predisposte distinte prove per ciascuna delle seguenti categorie di candidati: a) docenti che aspirano alle istituzioni diverse dalle scuole europee per i quali la prova dovra' verificare un'adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere; b) docenti che aspirano alle scuole europee per i quali la prova dovra' verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consenta la piena integrazione in uno specifico contesto educativo e plurilingue; c) docenti che aspirano ai Lettorati di italiano presso le Universita' straniere per i quali la prova dovra' verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consenta la piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale; d) personale ATA per il quale la prova dovra' verificare un'adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere. 3. La prova di accertamento e' distinta per ciascuna delle quattro aree linguistiche (francese, inglese, spagnolo e tedesco). Pertanto, qualora il candidato abbia chiesto di partecipare alle prove per piu' di un'area linguistica della stessa categoria dovra' sostenere una prova per ogni lingua richiesta. 4. Superano la prova di accertamento linguistico i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno 56/80. 5. Al termine di ciascuna delle prove strutturate la commissione, di cui al successivo articolo 7, procede alla redazione di appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con l'indicazione del punteggio conseguito. Tali elenchi saranno pubblicati all'albo dell'ufficio IV della D.G.P.C.C. e nel sito internet del Ministero degli affari esteri (consultare la voce scuole all'indirizzo: http://www.esteri.it/polestera/dgrc/). 6. A conclusione di tutte le prove il Ministero degli affari esteri inserira' i nominativi di tali candidati in appositi elenchi generali, redatti in stretto ordine alfabetico e distinti per ciascun codice funzione e per ciascuna area linguistica.