Art. 7. Composizione e compiti delle commissioni 1. Sono costituite apposite commissioni nominate dal direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero affari esteri di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca, presiedute da un dirigente dell'area tecnica, in servizio presso il Ministero dell'istruzione, competente per lo specifico settore linguistico. 2. Tali commissioni hanno il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure e di redigere gli elenchi del personale che ha superato le prove di accertamento secondo quanto indicato nell'art. 6, comma 5, del presente decreto. 3. Non possono far parte della commissione coloro che siano legati da matrimonio o da parentela o affinita' entro il quarto grado civile con alcuno dei candidati o dei membri della commissione stessa. 4. Ugualmente non possono far parte delle commissioni coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano superato il settantesimo anno di eta' ne' gli ex dipendenti dei Ministeri degli affari esteri e dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca collocati a riposo da piu' di tre anni. 5. Parimenti non possono far parte di alcuna delle commissioni coloro che si candidano per le prove di accertamento e coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto siano in servizio all'estero. 6. Non possono, altresi', far parte delle commissioni ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 7. Tutti i membri della commissione sono esonerati dagli obblighi di servizio per il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento delle operazioni .