Art. 7.

              Composizione e compiti delle commissioni

    1.  Sono  costituite  apposite commissioni nominate dal direttore
generale  per  la  promozione  e cooperazione culturale del Ministero
affari   esteri   di   concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'Universita'   e   della  ricerca,  presiedute  da  un  dirigente
dell'area  tecnica,  in servizio presso il Ministero dell'istruzione,
competente per lo specifico settore linguistico.
    2.  Tali  commissioni hanno il compito specifico di assicurare la
regolarita'  delle  procedure e di redigere gli elenchi del personale
che  ha  superato  le  prove  di accertamento secondo quanto indicato
nell'art. 6, comma 5, del presente decreto.
    3.  Non  possono  far  parte  della  commissione coloro che siano
legati da matrimonio o da parentela o affinita' entro il quarto grado
civile  con  alcuno  dei  candidati  o  dei  membri della commissione
stessa.
    4.  Ugualmente non possono far parte delle commissioni coloro che
alla  data  della pubblicazione del presente decreto abbiano superato
il  settantesimo  anno  di  eta'  ne' gli ex dipendenti dei Ministeri
degli  affari  esteri  e  dell'istruzione,  dell'Universita'  e della
ricerca collocati a riposo da piu' di tre anni.
    5.  Parimenti  non  possono far parte di alcuna delle commissioni
coloro  che  si  candidano  per le prove di accertamento e coloro che
alla  data della pubblicazione del presente decreto siano in servizio
all'estero.
    6.  Non  possono,  altresi', far parte delle commissioni ai sensi
dell'art. 35   del  decreto  legislativo  n. 165/2001,  i  componenti
dell'organo  di  direzione politica dell'amministrazione interessata,
coloro  che  ricoprano  cariche  politiche o che siano rappresentanti
sindacali   o   designati   dalle  confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.
    7. Tutti i membri della commissione sono esonerati dagli obblighi
di servizio per il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento
delle operazioni .