Art. 9.
    Dalla   data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  del
presente  decreto  decorre  il  termine  di  trenta  giorni  previsto
dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   21 giugno   1995,   n. 236,  per  la
presentazione  al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
    Nelle   istanze   dovranno   essere   espressamente  indicate  le
commissioni  ovvero  l'articolo del presente decreto quale essenziale
riferimento.