Art. 9.

                     Presentazione dei documenti

    Il  vincitore,  tenuto  conto delle dichiarazioni valide a titolo
definitivo   gia'  risultanti  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso,   dovra'  presentare,  entro  il  termine  fissato  per  la
costituzione  del  rapporto  di lavoro, pena la decadenza dal diritto
alla costituzione del rapporto stesso, la seguente documentazione:
      1)  qualora  siano  trascorsi  piu'  di sei mesi tra la data di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e il
suddetto   termine,   dichiarazione   sostitutiva  di  certificazioni
attestante il possesso dei seguenti requisisti:
        a) cittadinanza;
        b) godimento dei diritti civili e politici;
        c) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
        d) assenza  di  condanne  penali  passate  in  giudicato  che
comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
      2)  certificato  in carta semplice, in data non anteriore a sei
mesi  rispetto  al  termine  sopra indicato, rilasciato da una A.S.L.
ovvero  da  ufficiale  sanitario  o  da  un medico militare dal quale
risulti   che   l'interessato   e'  fisicamente  idoneo  al  servizio
incondizionato  e  continuativo  nell'impiego al quale il concorso si
riferisce,  con  la  precisazione  che  si e' eseguito l'accertamento
sierologico  del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/1956;
in   alternativa   tale   certificazione   potra'   essere  acquisita
direttamente dall'I.N.F.N. attraverso un medico autorizzato presso le
proprie strutture;
      3)   dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  attestante
l'assenza  di procedimenti penali che comportino la restrizione della
liberta'  personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti
tali  da  comportare,  se  accertati,  l'applicazione  della sanzione
disciplinare del licenziamento.
      4)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita'  e cumulo di impieghi di cui all'art. 58 del decreto
legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni.
    I  cittadini  extracomunitari devono presentare, entro il termine
di cui al comma 1, i seguenti documenti:
      certificato di nascita;
      certificato attestante la cittadinanza;
      certificato  attestante  il  godimento dei diritti politici con
l'indicazione  che  tale  requisito  era posseduto anche alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
      certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale  rilasciato  dalla competente autorita' dello Stato di cui
lo  straniero  e'  cittadino;  se residenti in Italia gli interessati
dovranno  produrre inoltre autocertificazione attestante l'assenza di
condanne  penali  passate  in giudicato che comportino l'interdizione
dai pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali che comportino
la  restrizione della liberta' personale o di provvedimenti di rinvio
a giudizio per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione
della sanzione disciplinare del licenziamento;
      certificazione relativa alla idoneita' fisica all'impiego, come
indicata nel predetto punto 4).