Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) eta' non superiore agli anni 65;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista per i posti
a concorso;
      d) possesso  del  diploma di laurea in fisica con anzianita' di
laurea  non inferiore ai due anni; i candidati che abbiano conseguito
analogo  titolo di studio in uno Stato estero devono aver ottenuto il
riconoscimento   previsto   dall'art. 1   del   decreto   legislativo
27 gennaio   1992,   n. 115  -  di  attuazione  della  direttiva  CEE
n. 89/1948   -   o   la   dichiarazione   di   equipollenza  prevista
dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
      e) essere  in  regola  con  le  norme  concernenti gli obblighi
militari;
      f) esperienza  di  lavoro  di  almeno  due  anni post-laurea in
attivita' di ricerca; tale esperienza si intende acquisita attraverso
borse  di  studio, dottorati di ricerca o altri canali equivalenti di
formazione  e  va  idoneamente  documentata,  pena  l'esclusione  dal
concorso, all'atto della presentazione della domanda di ammissione di
cui al successivo art. 3).
    I  candidati  di  cittadinanza  diversa da quella italiana devono
possedere i seguenti requisiti:
      a) godere   dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini italiani;
      c) avere    adeguata    conoscenza   della   lingua   italiana;
l'accertamento  del  possesso  di  tale  requisito  e' demandato alla
commissione  esaminatrice  di  cui  al successivo art. 4, mediante le
prove concorsuali previste.
    Non possono partecipare al concorso:
      a) coloro  che  siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro  che  siano  stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti da un impiego
statale  ai  sensi  dell'art. 127,  primo comma, lettera d) del testo
unico   approvato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
      b) i  dipendenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con
rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato inquadrati nello stesso
profilo professionale relativo al posto da conferire.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data
dell'assunzione.
    L'esclusione    dal   concorso   e'   disposta   dal   presidente
dell'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare  o  da  persona da lui
delegata.