Art. 5.

              Punteggi del concorso - Titoli valutabili

    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
      20 punti per i titoli;
      80 punti per le prove di esame.
    I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
      40 punti per le prove scritte;
      40 punti per la prova orale.
    Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
      a) pubblicazioni e lavori a stampa firmati dall'interessato;
      b) diploma di dottore di ricerca;
      c) borse  di  studio  in settori inerenti le attivita' previste
per il posto da conferire o le attivita' programmatiche dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare;
      d) titoli  di studio ed accademici (diploma di laurea richiesto
per    l'ammissione    al   concorso,   corsi   di   specializzazione
post-universitari,   altre   lauree   oltre   quella   richiesta  per
l'ammissione al concorso).
    I  titoli  dovranno  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione al
concorso  e  dovranno  essere idoneamente documentati entro lo stesso
termine,  a  cura  degli  interessati,  pena  l'esclusione della loro
valutabilita'.
    Di  detti  titoli  e  della relativa documentazione dovra' essere
redatto  un  elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda
di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
    I  titoli  devono  essere  prodotti  in  carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta'  ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, da rendere secondo lo schema allegato.
    I  candidati  possono  altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 403/1998 (dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere
secondo lo schema allegato n. 3).
    Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani  si  applicano  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai  casi  in  cui  si  tratti di comprovare il possesso di titoli tra
quelli   sopra  elencati  certificabili  o  attestabili  da  soggetti
pubblici o privati italiani.
    I  certificati  attestanti  i  titoli rilasciati dalle competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere
conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso e debbono
altresi'  essere  legalizzati  dalle  competenti  autorita' consolari
italiane.
    Ai documenti redatti in lingua straniera (diversa dalla francese,
inglese,  tedesca  e spagnola) deve essere allegata una traduzione in
lingua  italiana,  certificata  conforme  al testo straniero, redatta
dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare italiana
ovvero da un traduttore ufficiale.
    La   commissione  esaminatrice  determinera'  i  criteri  per  la
valutazione   dei   titoli   prima   di   aver  preso  visione  della
documentazione relativa ai titoli stessi.
    La  valutazione  dei titoli sara' effettuata successivamente alle
prove  scritte  -  prima  che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati - nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le
prove stesse.