Art. 5. Punteggi del concorso - Titoli valutabili La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra' complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: 20 punti per i titoli; 80 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 40 punti per le prove scritte; 40 punti per la prova orale. Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti: a) pubblicazioni e lavori a stampa firmati dall'interessato; b) diploma di dottore di ricerca; c) borse di studio in settori inerenti le attivita' previste per il posto da conferire o le attivita' programmatiche dell'Istituto nazionale di fisica nucleare; d) titoli di studio ed accademici (diploma di laurea richiesto per l'ammissione al concorso, corsi di specializzazione post-universitari, altre lauree oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso). I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita'. Di detti titoli e della relativa documentazione dovra' essere redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa. I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, da rendere secondo lo schema allegato. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere secondo lo schema allegato n. 3). Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati certificabili o attestabili da soggetti pubblici o privati italiani. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Ai documenti redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese, tedesca e spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. La commissione esaminatrice determinera' i criteri per la valutazione dei titoli prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. La valutazione dei titoli sara' effettuata successivamente alle prove scritte - prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati - nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le prove stesse.