Art. 10.

                           Borse di studio

    Le  borse  di studio verranno assegnate secondo l'ordine definito
dalla graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.
    La  borsa di studio sara' erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono,  nell'anno  di  maggior fruizione della borsa, un reddito
annuo   superiore   all'importo   di  una  annualita'  di  borsa.  Il
superamento  del  limite  di reddito determina la perdita dei diritti
alla  borsa  di  studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta
l'obbligo  di  restituire le mensilita' eventualmente gia' percepite.
L'importo  annuale  della  borsa  di  studio  e'  di lire 20.450.000,
assoggettabile  al  contributo previdenziale INPS a gestione separata
che,  per  gli  anni  2002  e 2003, e' pari al 14%, di cui il 4,66% a
carico del percettore della borsa.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   Istituzioni  nazionali  e  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
    La borsa di studio decorre dall'effettivo inizio della frequenza.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.