Art. 11. Tasse per l'accesso e per la frequenza Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento di Euro 14.71 (lire 28.500) per il bollo sulla domanda di iscrizione e per l'assicurazione infortuni e responsabilita' civile. Tutti i dottorandi dovranno inoltre versare la tassa regionale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, il cui importo e' di Euro 90.37 (lire 175.000). I dottorandi non titolari di borsa di studio dovranno inoltre versare le seguenti tasse: Indicatore della condizione economica Contributi Fino a Euro 23.000 Euro 55 (L. 106.494) Superiore Euro 23.000 inferiore a Euro 62.000 Euro 113(L. 218.798) Superiore a Euro 62.000 Euro 170(L. 329.165) Per indicatore condizione economica si intende il reddito equivalente calcolato secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997. I titolari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento dei contributi. I disabili non titolari di borsa di studio godono delle seguenti agevolazioni: invalidita' compresa tra il 50 ed il 66%: esenzione pari al 50% dei contributi; invalidita' compresa tra il 66 ed il 100%: esenzione totale dai contributi per tutta la durata del corso.