Art. 11.

               Tasse per l'accesso e per la frequenza

    Tutti  i dottorandi sono tenuti al versamento di Euro 14.71 (lire
28.500)   per   il   bollo   sulla   domanda   di  iscrizione  e  per
l'assicurazione infortuni e responsabilita' civile.
    Tutti  i  dottorandi  dovranno inoltre versare la tassa regionale
prevista  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
9 aprile 2001, il cui importo e' di Euro 90.37 (lire 175.000).
    I  dottorandi  non  titolari  di borsa di studio dovranno inoltre
versare le seguenti tasse:


Indicatore della condizione economica          Contributi
Fino a Euro 23.000                              Euro 55 (L. 106.494)
Superiore Euro 23.000 inferiore a Euro 62.000   Euro 113(L. 218.798)
Superiore a Euro 62.000                         Euro 170(L. 329.165)

    Per   indicatore  condizione  economica  si  intende  il  reddito
equivalente   calcolato  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
    I  titolari  di  borsa di studio sono esonerati dal pagamento dei
contributi.
    I  disabili non titolari di borsa di studio godono delle seguenti
agevolazioni:
      invalidita' compresa tra il 50 ed il 66%: esenzione pari al 50%
dei contributi;
      invalidita' compresa tra il 66 ed il 100%: esenzione totale dai
contributi per tutta la durata del corso.