Art. 9.

                              Subentri

    Coloro  che  non  avranno  provveduto  a regolarizzare la propria
iscrizione  entro i termini indicati nell'articolo precedente saranno
considerati    rinunciatari   e   coloro   che   avranno   rilasciato
dichiarazioni  mendaci  saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti
saranno   assegnati   ad  altri  aspiranti,  secondo  l'ordine  della
graduatoria.
    I   termini  per  il  subentro  saranno  comunicati  direttamente
dall'ufficio ai candidati idonei che abbiano il diritto di subentrare
secondo l'ordine della graduatoria.