Art. 9. Subentri Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini indicati nell'articolo precedente saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti, secondo l'ordine della graduatoria. I termini per il subentro saranno comunicati direttamente dall'ufficio ai candidati idonei che abbiano il diritto di subentrare secondo l'ordine della graduatoria.