Art. 7. Titoli di preferenza e di precedenza I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno, di propria iniziativa, trasmettere al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Salerno - ripartizione II, ufficio personale tecnico ed amministrativo, via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno), entro il termine perentorio di quindici giorni dall'espletamento della prova medesima, i documenti, in originale o in copia autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e/o di precedenza, valutabili a parita' di merito e a parita' di titoli. Ai sensi dell'art. 2, 2o comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di copia. Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico a privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi e i mutilati civili; 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito a termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli, la precedenza e' determinata dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno. Ai sensi dell'art. 3, 7o comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'. Da tali documenti dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.