Art. 9.

                 Presentazione dei documenti di rito

    Il  candidato  utilmente  collocato  nella  graduatoria di merito
sara'  invitato,  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento, a
stipulare,  in  conformita'  a quanto previsto dal C.C.N.L., comparto
universita',  un  contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
    Il  vincitore  e tenuto a presentare, entro il termine perentorio
di  trenta  giorni dalla data di stipulazione del succitato contratto
di lavoro, i sottoelencati documenti:
      1)  certificato medico (in bollo) di idoneita' fisica al lavoro
rilasciato  dall'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da
un  ufficiale  sanitario e attestante la sana e robusta costituzione,
l'idoneita'   fisica   e   psichica   al   servizio  continuativo  ed
incondizionato  all'impiego,  l'assenza  di  imperfezioni che possano
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio  e di malattie che
possano  mettere in pericolo la salute pubblica. Per coloro che hanno
menomazioni   fisiche   e'  richiesta,  altresi',  una  dichiarazione
dell'ufficiale  sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e
il  grado della mutilazione o invalidita', non e' di pregiudizio alla
salute  ed  alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza
degli impianti;
      2) fotografia recente.
    All'atto  della  stipula  del  contratto individuale di lavoro il
vincitore  del concorso dovra' rendere, altresi', su apposito modello
predisposto   dall'ufficio   personale  tecnico  amministrativo,  una
dichiarazione  sostitutiva  su  fatti  e  qualita' personali ai sensi
della  legge  n. 15/1968, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e,  inoltre, dovra' sottoscrivere una dichiarazione, sotto la propria
responsabilita',  salvo  quanto  disposto  dall'art. 18, comma 8, del
C.C.N.L.,  comparto  universita', stipulato in data 9 agosto 2000, di
non  avere  altri  rapporti  di  impiego  pubblico o privato e di non
trovarsi  in  nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
nell'art. 58 decreto legislativo n. 29/1993.
    Per  i  portatori  di  handicap  si procedera' cosi' come dispone
l'art. 4 della legge n. 104/1992.