Art. 6. Formulazione e approvazione della graduatoria I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito in base alla valutazione complessiva riportata che si determina sommando la media dei voti conseguiti nella prova scritta e a contenuto teorico-pratico ed il voto ottenuto nella prova orale, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame debbono far pervenire, nel termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in originale o copia autenticata o dichiarazioni sostitutive, in base alla normativa vigente, attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza. I titoli che danno diritto o preferenza a parita' di merito sono i seguenti: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; s) gli invalidi e i mutilati civili; t) i militari volontari delle forze arnate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'. Il Presidente del Policlinico, con decreto presidenziale, approvera' la graduatoria generale di merito e dichiarera' i vincitori del concorso. Il provvedimento di approvazione della graduatoria conclude il procedimento concorsuale e verra' affisso all'albo ufficiale del Policlinico Universitario a gestione diretta di Udine, nonche' comunicato a tutti i candidati interessati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro modo di notificazione consentito dalla legge. Dalla data di notificazione del predetto provvedimento, che e' definitivo, decorre il termine per eventuali impugnative avverso l'intero procedimento o i singoli atti del medesimo, comprese le esclusioni, mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni di legge sullo svolgimento dei pubblici concorsi. La graduatoria ha validita' ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di approvazione degli atti concorsuali. Alla predetta graduatoria il Policlinico universitario a gestione diretta potra' attingere per le esigenze di organico che si dovessero presentare.