Art. 2.

                  Domanda di partecipazione Termine
                 per la presentazione della domanda

    Per   esigenze   di  carattere  organizzativo  si  raccomanda  di
compilare   la   domanda  di  partecipazione  utilizzando  il  modulo
prestampato  in  distribuzione,  unitamente  al bando di cui e' parte
integrante,  presso  tutte  le  filiali  della Banca d'Italia nonche'
presso  gli  uffici  dell'amministrazione  centrale  in via Nazionale
n. 91  -  Roma  e del Centro "Donato Menichella" in largo Guido Carli
n. 1  - Frascati. L'eventuale redazione della domanda in carta libera
dovra' essere effettuata riportando, con scrittura dattilografica o a
stampatello, l'intero contenuto del predetto modulo.
    Il  bando  e'  disponibile  anche  sul  sito Internet della Banca
d'Italia "www.bancaditalia.it".
    La domanda deve recare la firma autografa del candidato.
    La  domanda deve essere spedita per posta a mezzo di raccomandata
con  avviso  di ricevimento entro il termine perentorio del 16 agosto
2001  all'amministrazione  centrale  della  Banca  d'Italia, servizio
personale gestione risorse, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. La data
di  spedizione  e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale
accettante.  Per  ragioni  di  certezza documentale le domande devono
comunque pervenire entro il termine del 27 agosto 2001. A tal fine fa
fede il timbro apposto dall'ufficio postale ricevente.
    La  domanda  puo'  anche  essere  presentata,  entro  il  termine
perentorio  del  16  agosto  2001, direttamente allo sportello di via
Nazionale  n. 91  - Roma. Dell'avvenuta consegna a mani della domanda
viene  rilasciata  ricevuta.  Non  e'  consentita  la spedizione o la
presentazione della domanda presso le Filiali della Banca d'Italia.
    La   domanda   puo'  anche  essere  trasmessa  entro  il  termine
perentorio  del  16 agosto  2001  per  fax  esclusivamente  al numero
0647923947.  La  trasmissione  deve avvenire dal lunedi' al venerdi',
purche'  non  festivi,  esclusivamente dalle ore 9 alle ore 17. A tal
fine  fanno  fede  l'ora  e  il  giorno  che  vengono automaticamente
registrati al momento della ricezione del fax dall'apparato collegato
al numero sopra indicato.
    Non   sono   tenute   in   considerazione,  e  comportano  quindi
l'esclusione dal concorso, le domande:
      a) prive della firma autografa;
      b) spedite   o  presentate  allo  sportello  oltre  il  termine
perentorio del 16 agosto 2001; nonche' quelle che, anche se inoltrate
in  tempo  utile,  pervengono  all'ufficio postale ricevente oltre il
termine  del  27 agosto  2001, non assumendo la Banca d'Italia alcuna
responsabilita' per eventuali ritardi o disguidi postali;
      c) inoltrate  tramite  telegramma,  telex o con qualsiasi altro
mezzo non idoneo ad accertarne la fonte di provenienza;
      d) inoltrate  per fax oltre il termine perentorio del 16 agosto
2001  ovvero  trasmesse a un numero di fax che, anche se appartenente
alla  Banca  d'Italia,  sia  diverso  da  quello sopra indicato. Sono
parimenti  escluse  le domande inoltrate in giorni e orari diversi da
quelli   sopra   specificati.  L'utilizzo  del  fax  costituisce  una
modalita'  aggiuntiva  di  presentazione  della  domanda.  Poiche' il
sistema  si  fonda  su  reti  di trasmissione e strumenti che possono
essere  suscettibili  di inconvenienti tecnici, la Banca d'Italia non
assume  alcuna responsabilita' nel caso di domande trasmesse con tale
mezzo non pervenute ovvero pervenute incomplete di parti essenziali;
      e) dalle  quali  risulti  il  mancato  possesso  dei  requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso.
    La  Banca  d'Italia  comunica  per  iscritto  agli interessati il
provvedimento  di  esclusione  all'indirizzo  indicato nella domanda.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in
ordine  al  possesso  dei  requisiti  di partecipazione richiesti dal
bando.
    I candidati che intendono far valere eventuali titoli di riserva,
precedenza  o  preferenza nelle assunzioni, stabiliti da disposizioni
di  legge  vincolanti  per  la  Banca  d'Italia  diverse  dalla legge
n. 68/1999  ovvero  da norme regolamentari della stessa, devono farne
espressa  menzione  nella  domanda; nel caso in cui l'indicazione sia
omessa, il titolo non viene preso in considerazione.
    La  Banca  d'Italia non promuove regolarizzazioni documentali ne'
consente regolarizzazioni documentali tardive.
    Per  il  riconoscimento  dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge   n. 104/1992   nonche'   dall'art. 16,  comma 1,  della  legge
n. 68/1999  i  candidati  devono  indicare, mediante compilazione del
"Quadro  A"  dell'accluso  modulo  di domanda, la necessita' di tempi
aggiuntivi  e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione
alla  specifica  condizione  di  disabilita'.  A tal fine i candidati
devono  attestare  di  essere  stati  riconosciuti  disabili mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei
termini  previsti  dalla  legge,  secondo  lo  schema del "Quadro A",
ovvero  allegare  idonea  certificazione  rilasciata  dalla struttura
pubblica competente.
    Il  "Quadro A", se utilizzato, deve recare la firma autografa del
candidato pena la perdita dei benefici previsti nel riquadro stesso.
    I  candidati  che  ritengono di utilizzare il "Quadro A" possono,
per  ogni  evenienza,  prendere  contatto  con  il servizio personale
gestione risorse - Divisione assunzioni (tel. 0647921).
    Sulla  base  della documentazione ricevuta le strutture sanitarie
della  Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per
la  concessione  dei  richiesti  tempi  aggiuntivi  e/o  ausili,  con
riguardo alla specifica condizione di disabilita'.
    Qualora  la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto
autocertificato  dal  candidato,  procedera'  all'annullamento  delle
prove dallo stesso sostenute.
    I candidati devono indicare nel modulo di domanda, in modo chiaro
e  inequivocabile,  anche l'indirizzo al quale la Banca d'Italia deve
inviare  tutte le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione
di  quelle  relative al test, che vengono effettuate con le modalita'
di cui al successivo art. 3.
    La  Banca  d'Italia  non  assume  alcuna  responsabilita'  per il
mancato  o  ritardato  recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che  sia  da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza
di  chiarezza  nell'indicazione  dell'indirizzo  ovvero  a  omessa  o
tardiva   segnalazione   da   parte  del  candidato  del  cambiamento
dell'indirizzo medesimo.