Art. 4.

               Commissione di concorso - Prove d'esame

    Le  prove  d'esame  consistono  in un test e una prova orale e si
svolgono a Roma.
    Il  Governatore  della  Banca d'Italia nomina una commissione con
l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame. Per la determinazione
e/o  lo  svolgimento  delle  prove la commissione potra' avvalersi di
consulenti esterni.
    Il test prevede quesiti di tipo attitudinale e quesiti di cultura
generale  ed e' corretto in forma anonima. Il test e' valutato fino a
un  massimo  di 50 punti. I criteri di attribuzione del punteggio per
ciascuna  risposta esatta, omessa o errata, verranno comunicati prima
dell'inizio della prova.
    Sulla  base  del  risultato conseguito nel test viene formata una
graduatoria   in   ordine  decrescente  di  punteggio.  Conseguiranno
l'ammissione  alla  prova orale i candidati classificati fino al 120o
posto,  nonche'  quelli  classificati ex aequo nell'ultima posizione,
che abbiano conseguito un punteggio di almeno 25 punti.
    La  prova orale consistera' in un colloquio di carattere generale
vertente  sulle seguenti materie a livello dei programmi ministeriali
della   scuola   secondaria  di  primo  grado:  italiano,  storia  ed
educazione  civica,  geografia  e matematica; la prova sara' valutata
con  l'attribuzione  di  un  punteggio  massimo  di  50  punti  e  si
intendera'  superata  da  parte  dei  candidati che conseguiranno una
votazione di almeno 30 punti.
    Ai   candidati  verra'  data  comunicazione  per  iscritto  delle
votazioni riportate nelle singole prove di concorso.