Art. 4. Commissione di concorso - Prove d'esame Le prove d'esame consistono in un test e una prova orale e si svolgono a Roma. Il Governatore della Banca d'Italia nomina una commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame. Per la determinazione e/o lo svolgimento delle prove la commissione potra' avvalersi di consulenti esterni. Il test prevede quesiti di tipo attitudinale e quesiti di cultura generale ed e' corretto in forma anonima. Il test e' valutato fino a un massimo di 50 punti. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata, verranno comunicati prima dell'inizio della prova. Sulla base del risultato conseguito nel test viene formata una graduatoria in ordine decrescente di punteggio. Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati classificati fino al 120o posto, nonche' quelli classificati ex aequo nell'ultima posizione, che abbiano conseguito un punteggio di almeno 25 punti. La prova orale consistera' in un colloquio di carattere generale vertente sulle seguenti materie a livello dei programmi ministeriali della scuola secondaria di primo grado: italiano, storia ed educazione civica, geografia e matematica; la prova sara' valutata con l'attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti e si intendera' superata da parte dei candidati che conseguiranno una votazione di almeno 30 punti. Ai candidati verra' data comunicazione per iscritto delle votazioni riportate nelle singole prove di concorso.