Art. 5.

        Adempimenti per la partecipazione alle prove d'esame

    Per  sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di  identita'  ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa).
    I  cittadini  di  altri  Stati  membri dell'Unione europea devono
essere muniti di documento equipollente.
    Il  documento  deve  essere  in  corso  di  validita'  secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.