Art. 6.

                             Graduatorie

    Il  punteggio  complessivo  dei  candidati  idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate al test e alla prova orale.
    La commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito
seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
    La  Banca  d'Italia  forma  la  graduatoria  finale  in base alla
graduatoria di merito e ai titoli di riserva, precedenza o preferenza
dichiarati  nella  domanda  e  documentati  secondo  le modalita' che
saranno specificamente indicate.
    Fermo  restando  quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in  posizione di ex aequo, viene data la preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
    La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte  di  taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire in
tutto  o  in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale.
    La  Banca  d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare
la  graduatoria  finale  per  la  copertura  di  eventuali  ulteriori
esigenze che si dovessero manifestare entro cinque anni dalla data di
approvazione della stessa.