Art. 9. Nomina e assegnazione La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori in possesso dei prescritti requisiti e che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Istituto. Essi sono nominati, in esperimento, nel grado di operatore e, se riconosciuti idonei a giudizio insindacabile della Banca d'Italia, al termine dell'esperimento, che ha la durata di sei mesi, conseguono la conferma nel grado gia' ottenuto con la medesima decorrenza del provvedimento di nomina. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, l'esperimento e' prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi. L'accettazione della nomina a operatore non puo' essere in alcun modo condizionata. Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, recante norme "sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro" presso gli enti pubblici. In seguito alla nomina a operatore, gli interessati devono assumere servizio presso la sede di lavoro che viene loro assegnata, entro il termine che sara' stabilito dalla Banca d'Italia. Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro assegnata entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del regolamento del personale della Banca d'Italia. Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il raggiungimento della sede di lavoro dalla residenza anagrafica o dall'ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale residenza all'estero. Non potranno essere avanzate eventuali domande di trasferimento prima che siano trascorsi tre anni di permanenza nella residenza assegnata all'atto dell'assunzione.