Art. 9.

                        Nomina e assegnazione

    La   Banca  d'Italia  procede  all'assunzione  dei  vincitori  in
possesso   dei   prescritti   requisiti  e  che  non  abbiano  tenuto
comportamenti    incompatibili    con   le   funzioni   da   svolgere
nell'Istituto.  Essi  sono  nominati,  in  esperimento,  nel grado di
operatore  e,  se  riconosciuti idonei a giudizio insindacabile della
Banca  d'Italia, al termine dell'esperimento, che ha la durata di sei
mesi,  conseguono la conferma nel grado gia' ottenuto con la medesima
decorrenza   del  provvedimento  di  nomina.  Nell'ipotesi  di  esito
sfavorevole, l'esperimento e' prorogato, per una sola volta, di altri
sei mesi.
    L'accettazione  della nomina a operatore non puo' essere in alcun
modo condizionata.
    Il  rapporto  d'impiego  dei  cittadini  di un altro Stato membro
dell'Unione  europea  e'  regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994,
recante   norme   "sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro" presso gli enti pubblici.
    In  seguito  alla  nomina  a  operatore,  gli  interessati devono
assumere  servizio presso la sede di lavoro che viene loro assegnata,
entro il termine che sara' stabilito dalla Banca d'Italia.
    Eventuali  proroghe  di  detto  termine  sono  concesse  solo per
giustificati motivi.
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati  motivi,  non prendono servizio presso la sede di lavoro
assegnata  entro  il  prescritto  termine decadono dalla nomina, come
previsto  dalle  vigenti  disposizioni  del regolamento del personale
della Banca d'Italia.
    Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per  il  viaggio  con  qualunque  mezzo  pubblico  di  linea  per  il
raggiungimento  della  sede  di  lavoro  dalla residenza anagrafica o
dall'ultima   residenza   anagrafica  italiana  in  caso  di  attuale
residenza all'estero.
    Non  potranno  essere avanzate eventuali domande di trasferimento
prima  che  siano  trascorsi  tre  anni di permanenza nella residenza
assegnata all'atto dell'assunzione.