Art. 2.
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
      a) eta' non superiore ai sessantacinque anni;
      b) capacita'  acquisita,  comprovata  da elementi oggettivi nel
determinare  autonomamente  avanzamenti  di particolare originalita',
significato   e  valore  internazionale  nel  settore  prevalente  di
ricerca.  La  valutazione del possesso di tale requisito e' demandata
al  giudizio  insindacabile della commissione esaminatrice sulla base
dei   documenti   e  delle  pubblicazioni  presentate  ai  sensi  del
successivo art. 5;
      c) cittadinanza  di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Sono  equiparati  ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
      d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
      e) idoneita'  fisica  all'impiego;  l'Istituto  si  riserva  di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
    2.   I   candidati  che  siano  cittadini  di  uno  Stato  membro
dell'Unione  europea  diverso  da quello italiano dovranno possedere,
altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
sara'  accertata  dalla  commissione  esaminatrice  tramite  apposito
colloquio che precedera' la valutazione dei titoli di merito.
    3. Non possono essere ammessi al concorso:
      a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
      b) coloro  che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
      c) coloro  che  siano  stati  dichiarati  decaduti  da un altro
impiego  pubblico  per  aver  conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
      d) i  dipendenti  dell'Istituto  superiore  di sanita' che gia'
rivestono   il   profilo   di  dirigente  di  ricerca  primo  livello
professionale dell'Istituto medesimo.
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
    5. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato.