Art. 5.
    1.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  titoli  che  il
candidato  intende  presentare  ai  fini  della valutazione di merito
nonche' un curriculum dell'attivita' scientifica svolta.
    2.  Per  la  valutazione  dei  titoli la commissione esaminatrice
disporra'  nel  complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 90,00.
    3.  I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla
commissione esaminatrice prima di procedere alla valutazione stessa.
    4.  Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
      ctg. 1)   pubblicazioni   scientifiche:  fino  a  punti  63,00;
punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione punti 6,00;
      ctg. 2)  elaborati  di  servizio:  fino a punti 9,00; punteggio
massimo attribuibile a ciascun elaborato: punti 0,60;
      ctg. 3)  incarichi universitari e specializzazioni fino a punti
3,00;   punteggio   massimo   attribuibile  a  ciascun  titolo  della
categoria: punti 1,50;
      ctg. 4)  incarichi  speciali:  fino  a  punti  3,00;  punteggio
massimo attribuibile a ciascun incarico punti 0,60;
      ctg. 5) corsi svolti come docente, premi scientifici, brevetti:
fino  a  punti  3,00; punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo
della categoria punti 0,60;
      cgt. 6)  attivita' svolta durante il periodo di aspettativa per
motivi  di  studio  e  di  ricerca  (di  cui  all'art. 51 della legge
7 agosto   1973,   n. 519)   se  giudicata  eccellente  dal  comitato
scientifico: fino a punti 9,00.
    5.  Le  pubblicazioni e gli elaborati di servizio potranno essere
prodotti  in  originale,  copia  autenticata  ovvero,  ai sensi degli
articoli 19   e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000,  in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale
mediante    dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'
sottoscritta  in presenza del dipendente addetto o corredata da copia
fotostatica,  non  autenticata,  di  un  documento  di  identita' del
sottoscrittore.  I  lavori  in  corso  di  stampa  saranno  presi  in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore, in originale o in copia autenticata, o in luogo di tale
lettera,  da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la
quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati
per   la   pubblicazione.  Tale  dichiarazione  dovra'  indicare  con
esattezza  il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data
di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale
il   lavoro   stesso   sara'   pubblicato.   Non   saranno  presi  in
considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
    6.  Gli  altri  titoli  di  merito  dovranno  essere  prodotti in
originale  o  copia  autenticata  ovvero, a seconda dei casi, tramite
dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione   o   dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' secondo quanto stabilito dagli
art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
che  dovranno  essere  sottoscritte  dal  candidato. La dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di notorieta', qualora non venga sottoscritta
in  presenza del dipendente addetto, dovra' essere corredata da copia
fotostatica,  ancorche' non autenticata, di un documento di identita'
del  sottoscrittore.  Detta  dichiarazione  potra'  riguardare  anche
l'attestazione  di  conformita'  all'originale  della  documentazione
eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata.
    7.  Le  dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste   nei  successivi  articoli  del  presente  bando,  dovranno
contenere  tutti  gli  elementi  che  le  rendano utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
    8.  Le  dichiarazioni  mendaci  o la falsita' negli atti, secondo
quanto   previsto  dall'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
    9.  L'Istituto  procedera'  a idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    10.  I  titoli  di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se  ne  attesti  la  conformita'  all'originale  non saranno presi in
considerazione.
    11.  Alla  domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
duplice  copia  di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno  essere  indicati  gli estremi del concorso e le generalita'
del  candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo  dovra'  essere  numerato  progressivamente  e  la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
    12.  I  titoli  eventualmente  inviati  non  congiuntamente  alla
domanda  saranno  presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione  delle  domande.  Tali  titoli,  unitamente al relativo
elenco  in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita
lettera di trasmissione.
    13.  I  candidati  che  abbiano  usufruito, ai sensi dell'art. 51
della  legge  7 agosto  1973,  n. 519,  di periodi di aspettativa per
motivi  di studio e di ricerca dovranno produrre, entro il termine di
cui  al  precedente  art. 3,  comma 1,  apposita  istanza  intesa  ad
ottenere,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 4, comma 7, del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 754/1994, il giudizio del
Comitato scientifico dell'Istituto stesso.
    14. All'istanza di cui sopra dovra' essere allegata una copia, in
carta  semplice,  dello stato matricolare da cui risulti la fruizione
dell'aspettativa  sopra citata, nonche', anche in semplice fotocopia,
la  documentazione  che  il  candidato  riterra'  utile sottoporre al
Comitato scientifico, ai fini della valutazione dell'attivita' svolta
durante i suddetti periodi di aspettativa.
    15.  L'istanza  di cui sopra, con allegata documentazione, dovra'
essere   spedita   a   parte   tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento.  Il  timbro a data dell'Ufficio postale accettante fara'
fede  al  fine  dell'accertamento  della  spedizione dell'istanza nel
termine  di  cui  al  precedente, comma 13. Non si terra' conto delle
istanze prodotte oltre il suddetto termine.
    16.  Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
che  siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso
l'Istituto  superiore di sanita' o presso altre amministrazioni dello
Stato.
    17.  I  documenti  di  cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
    18.  Saranno  inclusi  nella  graduatoria  di  merito  di  cui al
successivo   art. 6   i   candidati   che  abbiano  riportato,  nella
valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a punti 54,00.
    19. Del punteggio attribuito nei titoli verra' data comunicazione
al singoli candidati a cura della commissione esaminatrice.
    20.  La  commissione  esaminatrice  sara' nominata con successivo
decreto.