Art. 5. 1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito nonche' un curriculum dell'attivita' scientifica svolta. 2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 90,00. 3. I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla commissione esaminatrice prima di procedere alla valutazione stessa. 4. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti: ctg. 1) pubblicazioni scientifiche: fino a punti 63,00; punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione punti 6,00; ctg. 2) elaborati di servizio: fino a punti 9,00; punteggio massimo attribuibile a ciascun elaborato: punti 0,60; ctg. 3) incarichi universitari e specializzazioni fino a punti 3,00; punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria: punti 1,50; ctg. 4) incarichi speciali: fino a punti 3,00; punteggio massimo attribuibile a ciascun incarico punti 0,60; ctg. 5) corsi svolti come docente, premi scientifici, brevetti: fino a punti 3,00; punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria punti 0,60; cgt. 6) attivita' svolta durante il periodo di aspettativa per motivi di studio e di ricerca (di cui all'art. 51 della legge 7 agosto 1973, n. 519) se giudicata eccellente dal comitato scientifico: fino a punti 9,00. 5. Le pubblicazioni e gli elaborati di servizio potranno essere prodotti in originale, copia autenticata ovvero, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata, o in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti. 6. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata ovvero, a seconda dei casi, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' secondo quanto stabilito dagli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che dovranno essere sottoscritte dal candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto, dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Detta dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di conformita' all'originale della documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata. 7. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 8. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 9. L'Istituto procedera' a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 10. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in considerazione. 11. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata nell'elenco. 12. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione. 13. I candidati che abbiano usufruito, ai sensi dell'art. 51 della legge 7 agosto 1973, n. 519, di periodi di aspettativa per motivi di studio e di ricerca dovranno produrre, entro il termine di cui al precedente art. 3, comma 1, apposita istanza intesa ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 754/1994, il giudizio del Comitato scientifico dell'Istituto stesso. 14. All'istanza di cui sopra dovra' essere allegata una copia, in carta semplice, dello stato matricolare da cui risulti la fruizione dell'aspettativa sopra citata, nonche', anche in semplice fotocopia, la documentazione che il candidato riterra' utile sottoporre al Comitato scientifico, ai fini della valutazione dell'attivita' svolta durante i suddetti periodi di aspettativa. 15. L'istanza di cui sopra, con allegata documentazione, dovra' essere spedita a parte tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il timbro a data dell'Ufficio postale accettante fara' fede al fine dell'accertamento della spedizione dell'istanza nel termine di cui al precedente, comma 13. Non si terra' conto delle istanze prodotte oltre il suddetto termine. 16. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto superiore di sanita' o presso altre amministrazioni dello Stato. 17. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo. 18. Saranno inclusi nella graduatoria di merito di cui al successivo art. 6 i candidati che abbiano riportato, nella valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a punti 54,00. 19. Del punteggio attribuito nei titoli verra' data comunicazione al singoli candidati a cura della commissione esaminatrice. 20. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto.