Art. 7.
    1.  I candidati che abbiano superato un punteggio non inferiore a
quello  indicato  dal comma 18, del precedente art. 5 e che intendano
far valere i titoli di preferenza a parita' di merito, previsti dalla
vigente  normativa,  dovranno far pervenire all'Istituto superiore di
sanita',  entro  il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti
dalla  data di ricevimento di apposito invito, i documenti attestanti
il possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi',
che  i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande.
    2.  La  documentazione  di  cui  al precedente comma del presente
articolo  non  e'  richiesta  per i dipendenti di ruolo dell'Istituto
superiore  di  sanita'  ne'  per  i  dipendenti  di  altre  pubbliche
amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli
atti  del  fascicolo  personale.  Gli  stessi dovranno comunque darne
comunicazione,  a pena di non poter beneficiare dei titoli preferenza
che  abbiano  indicato  nella  domanda, entro il termine indicato nel
suddetto comma.
    3.  A  parita'  di  merito,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 4, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 487/1994, e successive
modificazioni, hanno la preferenza:
      1)  gli  insigniti  di  medaglia al valor militare. Tale titolo
potra'  essere  comprovato mediante copia autentica del provvedimento
di  concessione  o  mediante  idonea  certificazione  rilasciata  dal
Ministero della difesa;
      2)  i  mutilati  ed  invalidi  di  guerra  ex combattenti. Tale
qualita'  potra'  essere  comprovata  mediante  copia  autentica  del
decreto  di  concessione  della  penione  da  risulti la categoria di
pensione assegnata ovvero l'estratto del referto medico collegiale da
cui   risulti   la   descrizione   dell'invalidita',  ovvero  da  una
certificazione  rilasciata  dalla  competente Opera nazionale per gli
invalidi di guerra;
      3)  i  mutilati  ed  invalidi per fatto di guerra o per atti di
terrorismo.  Tale  qualita'  potra'  essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico
collegiale  da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una  certificazione  rilasciata  dalla competente Opera nazionale per
gli   invalidi  di  guerra  o  da  un  certificato  rilasciato  dalla
competente prefettura;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato.   Tale   qualita'   potra'  essere  comprovata  mediante  la
produzione   di  copia  autentica  del  provvedimento  con  il  quale
l'amministrazione   statale   o   gli  enti  locali  territoriali  ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  una  mutilazione  od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge  19 febbraio  1942,  n. 137, e successive modificazioni, ovvero
mediante    un    attestato    dell'I.N.A.I.L.    circa   la   natura
dell'invalidita'  e  circa  il  grado  di  riduzione  della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
      5)  gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura
dei  comitati  provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora
le   prefetture)   o   dell'autorita'   consolare,  nella  rispettiva
giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n 365;
      6)  gli  orfani  dei  caduti  per fatto di guerra o per atti di
terrorismo.  Tale  qualita'  dovra'  essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria  di  pensione  assegnata, ovvero con l'estratto del referto
medico  collegiale  da  cui  risulti la descrizione dell'invalidita',
ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  dalla  competente  Opera
nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato.   Tale   qualita'   potra'  essere  comprovata  mediante  la
produzione   di  copia  autentica  del  provvedimento  con  il  quale
l'amministrazione   statale   o   gli  enti  locali  territoriali  ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  al  genitore una mutilazione od
infermita'  ascrivibili  ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa   alla   legge   19 febbraio   1942,   n. 137,  e  successive
modificazioni,  unitamente  ad  una  certificazione anagrafica da cui
risulti  il  rapporto  di  filiazione  ovvero  da  una certificazione
rilasciata  dall'amministrazione  dalla  quale dipendeva il genitore,
ovvero  mediante  una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore   e'   deceduto  per  causa  di  lavoro  unitamente  ad  una
certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
      8)  i  feriti  in  combattimento.  Tale servizio deve risultare
mediante  la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato
di  servizio  o  da altra attestazione rilasciata dal Ministero della
difesa dalla quale risulti la circostanza;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il
primo  titolo  potra'  essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento  di  concessione o idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti.  Tale  qualita'  potra' essere comprovata mediante copia
autentica  del  decreto  di concessione della pensione al genitore da
cui  risulti  la  categoria  di  pensione  assegnata, ovvero mediante
l'estratto   del   referto   medico  collegiale  da  cui  risulti  la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla   competente   Opera  nazionale  per  gli  invalidi  di  guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione,  ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  a  nome del
candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o
per  atti  di  terrorismo.  Tale  qualita'  potra'  essere comprovata
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore  da  cui  risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero
mediante  l'estratto  del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla   competente   Opera  nazionale  per  gli  invalidi  di  guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione,  ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  a  nome del
candidato  dalla  Direzione generale delle pensioni di guerra o da un
certificato rilasciato dalla competente prefettura;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore  pubblico  e  privato. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante  la  produzione  di copia autentica del provvedimento con il
quale  l'amministrazione  statale  o  gli enti locali territoriali ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  al  genitore una mutilazione od
infermita'  ascrivibili  ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa   alla   legge   19 febbraio   1942,   n. 137,  e  successive
modificazioni,  unitamente  ad  una  certificazione anagrafica da cui
risulti  il  rapporto  di  filiazione  ovvero  da  una certificazione
rilasciata  dall'amministrazione  dalla  quale dipendeva il genitore,
ovvero  mediante  la  produzione  di  una dichiarazione dell'I.N.P.S.
circa  la  natura  dell'invalidita'  ed  il  grado di riduzione della
capacita'  lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da
cui risulti il rapporto di filiazione;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le  sorelle  ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra.
Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto
di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome
del  candidato  dalla  Direzione  generale  delle pensioni di guerra,
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra  o  per  atti  di terrorismo. Tale condizione potra' risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni
di  guerra  da  rilasciarsi  a  nome del candidato, unitamente ad una
certificazione  anagrafica  attestante  il  rapporto di coniugio o di
parentela  con  il  defunto  o  da  un  certificato  rilasciato dalla
competente prefettura;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel   settore   pubblico  e  privato.  Tale  qualita'  potra'  essere
comprovata   mediante   la   produzione   di   copia   autentica  del
provvedimento  con  il  quale  l'amministrazione  statale  o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una  mutilazione  od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da
cui  alla  tabella  A  annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive  modificazioni,  ovvero  da  una certificazione rilasciata
dall'amministrazione  dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una  certificazione anagrafica attestate il rapporto di coniugio o di
parentela  con il defunto, da cui risulti il detto rapporto ovvero da
una   certificazione   rilasciata  dall'amministrazione  dalla  quale
dipendeva   il  congiunto,  ovvero  mediante  la  produzione  di  una
dichiarazione  dell'I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello
e'  deceduto  per  causa  di  lavoro  nonche'  di  una certificazione
anagrafica  attestante  il rapporto di coniugio o di parentela con il
defunto;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non  meno  di  un  anno  presso l'Istituto superiore di
sanita'  da  comprovarsi  mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli   a   carico.  Tale  titolo  deve  essere  comprovato  mediante
certificazione  anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio
e  quella  della  nascita  dei  figli  ovvero mediante certificazione
anagrafica  dalla  quale risulti la data della nascita dei figli che,
per  essere valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
      19)  gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere
comprovato  mediante  la  produzione  di  una  certificazione  o  del
provvedimento   dal   quale  risulti  che  la  commissione  sanitaria
provinciale  abbia  accertato  l'esistenza  di  minorazioni  tali  da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
      20)  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito  al  termine  della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere   comprovata  mediante  la  produzione  della  copia  conforme
all'originale   dello   stato  di  servizio  militare  o  del  foglio
matricolare di congedo illimitato.
    4. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso
modo  di  cui  al  punto  n. 18,  indipendentemente  dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio  con  l'eventuale  indicazione  dei giudizi riportati oppure
certificazione  attestante  il  lodevole servizio prestato rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza;
      c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
    5.  Il  diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato  anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' a seconda
dei casi.
    6.  Il  candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso  dei  titoli  che diano diritto alla preferenza a parita' di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
    7.  I  documenti  di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti  in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso  di  ricevimento  entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
    8.  Ai  documenti  di  cui al presente articolo redatti in lingua
straniera  deve  essere  allegata  una  traduzione in lingua italiana
certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.