Art. 8.
    1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti
gli  eventuali  titoli  di  preferenza  a parita' di merito di cui al
precedente art. 7, sara' approvata la graduatoria di merito, e verra'
dichiarato il vincitore del concorso medesimo.
    2.  La  graduatoria sara' pubblicata nel bollettino ufficiale del
Ministero  della  salute.  Di  tale  pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di  pubblicazione  dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.
    3.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  potranno essere restituiti i
titoli allegati alla domanda di partecipazione.
    4.  Trascorso  un  anno  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione  si  riserva  di restituire ai candidati i suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati.