Art. 9. 1. Il candidato dichiarato vincitore, previa produzione della documentazione di cui al successivo art. 10, sara' invitato a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio 1994-1997 per il personale del Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione ricompreso nell'area della dirigenza e relative specifiche tipologie professionali sottoscritto il 5 marzo 1998, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio. 2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal contratto collettivo 5 marzo 1998 di cui sopra. 3. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico iniziale relativo al I livello professionale del profilo di dirigente di ricerca, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 e dal C.C.N.L. - biennio economico 1994-1995 e biennio economico 1996-1997, oltre che gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. 5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo di prova che avra' la durata di sei mesi. Detto periodo avra' durata dimezzata per il candidato che provenga da altro profilo dell'Istituto superiore di sanita'. 6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio. 8. L'assunzione in servizio del vincitore potra' avere luogo compatibilmente con quanto previsto in materia di assunzioni nelle amministrazioni pubbliche dalla legge finanziaria o da altra eventuale norma specifica.