Art. 10. 1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui al precedente art. 9, sara' approvata la graduatoria di merito e verra' dichiarato il vincitore del concorso. 2. La graduatoria di merito sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanita'. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione. 4. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati.