Art. 10.
    1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti
gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di
cui  al precedente art. 9, sara' approvata la graduatoria di merito e
verra' dichiarato il vincitore del concorso.
    2.  La  graduatoria  di  merito  sara'  pubblicata nel Bollettino
ufficiale  del  Ministero  della sanita'. Di tale pubblicazione sara'
data   notizia   mediante   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.  Dalla  data  di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
    3.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  potranno essere restituiti i
titoli allegati alla domanda di partecipazione.
    4.  Trascorso  un  anno  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione  si  riserva  di restituire ai candidati i suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati.