Art. 2. 1. Al suddetto concorso possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore ai 65 anni; b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; c) laurea in ingegneria o in medicina e chirurgia o in scienze biologiche o in chimica o in fisica o altra laurea equipollente per legge o per decreto, conseguita presso una universita' della Repubblica. La laurea conseguita presso universita' di altro Stato membro dell'Unione europea sara' considerata utile se riconosciuta dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della direttiva n. 89/1948/CEE e del decreto legislativo n. 115/1992, e se ritenuta, dalla commissione esaminatrice, in base agli esami sostenuti e/o ai corsi seguiti ai fini del conseguimento del titolo stesso, equipollente ad una delle lauree richieste; d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; e) idoneita' fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso. 2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere, altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sara' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precedera' la prova scritta di cui al successivo art. 6. 3. Non possono essere ammessi al concorso: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; d) i dipendenti dell'Istituto superiore di sanita' che gia' rivestono il profilo di tecnologo - III livello professionale dell'Istituto medesimo. 4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 5. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato.