Art. 4.
    1.  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati nelle domande di
partecipazione   al   concorso  saranno  raccolti  presso  l'Istituto
superiore  di  sanita'  -  Servizio  del  personale  - Divisione IV -
Ufficio concorsi per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
    2.   Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini
dell'accertamento  del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico-economica del
candidato.
    4.  L'interessato  gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.