Art. 5.
    1.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  titoli  che  il
candidato  intende  presentare  ai  fini  della valutazione di merito
nonche' un curriculum dell'attivita' scientifica svolta.
    2.  Per  la  valutazione  dei  titoli la commissione esaminatrice
disporra'  nel  complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30,00.
    3.  Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
      ctg.  1  -  Partecipazione  a  corsi  di  formazione; vincite o
idoneita' a pubbliche selezioni o concorsi: fino a punti 4,00.
    Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0,50;
      ctg.   2.  -  Servizi  ed  attivita'  prestati  presso  enti  o
istituzioni pubblici di ricerca: fino a punti 18,00.
    Saranno  attribuiti  punti  2,00  per  anno  o  frazione  di anno
superiore a sei mesi;
      ctg. 3 - Pubblicazioni: fino a punti 4,00.
    Punteggio  massimo  attribuibile  a  ciascuna pubblicazione punti
0,50;
      ctg.  4 - Specializzazioni professionali; borse di dottorati di
ricerca ed altri titoli culturali: fino a punti 4,00.
    Punteggio  massimo  attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,50.
    4.  Le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale, copia
autenticata  ovvero,  ai  sensi  degli  artt.  19  e 47 del d.P.R. n.
445/2000,  in  semplice  fotocopia  dichiarata conforme all'originale
mediante    dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'
sottoscritta  in presenza del dipendente addetto o corredata da copia
fotostatica,  non  autenticata,  di  un  documento  di  identita' del
sottoscrittore.  I  lavori  in  corso  di  stampa  saranno  presi  in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore,  in  originale  o  in copia autenticata, o, in luogo di
tale  lettera,  da  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
con  la  quale  il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati
accettati  per  la  pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare
con  esattezza  il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la
data  di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella
quale  il  lavoro  stesso  sara'  pubblicato.  Non  saranno  presi in
considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
    5.  Gli  altri  titoli  di  merito  dovranno  essere  prodotti in
originale  o  copia  autenticata  ovvero, a seconda dei casi, tramite
dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione   o   dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' secondo quanto stabilito dagli
artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 che dovranno essere sottoscritte
dal  candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
qualora  non  venga  sottoscritta in presenza del dipendente addetto,
dovra'   essere   corredata   da  copia  fotostatica,  ancorche'  non
autenticata,  di  un documento di identita' del sottoscrittore. Detta
dichiarazione  potra'  riguardare anche l'attestazione di conformita'
all'originale   della   documentazione   eventualmente   prodotta  in
fotocopia non autenticata.
    6.  Le  dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste   nei  successivi  articoli  del  presente  bando,  dovranno
contenere  tutti  gli  elementi  che  le  rendano utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
    7.  Le  dichiarazioni  mendaci  o la falsita' negli atti, secondo
quanto  previsto  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
    8.  L'Istituto  procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    9.  I  titoli  di  cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se  ne  attesti  la  conformita'  all'originale  non saranno presi in
considerazione.
    10.  Alla  domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
duplice  copia  di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno  essere  indicati  gli estremi del concorso e le generalita'
del  candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo  dovra'  essere  numerato  progressivamente  e  la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
    11.  I  titoli  eventualmente  inviati  non  congiuntamente  alla
domanda  saranno  presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione  delle  domande.  Tali  titoli,  unitamente al relativo
elenco  in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita
lettera di trasmissione.
    12.  I  documenti  di  cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
    13.  La  valutazione  dei  titoli  sara' effettuata dopo la prova
scritta  e  prima  che  si  proceda  alla valutazione degli elaborati
relativi  alla  prova  medesima.  Saranno  valutati i titoli dei soli
candidati risultati presenti alla prova scritta.
    14.  I  criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati
dalla commissione esaminatrice nella prima seduta.
    15.  Il  punteggio  attribuito  per i titoli sara' reso noto agli
interessati  prima  della  effettuazione  del  colloquio  di  cui  ai
successivo art. 6.