Art. 7. 1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il voto conseguito nella prova scritta ed il voto riportato nel colloquio. 2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione delle votazioni stesse.