Art. 7.
    1.   La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando  il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il voto conseguito
nella prova scritta ed il voto riportato nel colloquio.
    2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
commissione  esaminatrice  formera'  la  graduatoria  di  merito, con
l'indicazione delle votazioni stesse.