Art. 6.

                       Ammissione al colloquio

    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  nelle  prove  scritte  una  votazione  di  almeno  ventuno
trentesimi o equivalente.
    I  candidati  ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai
medesimi  sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle
singole prove.
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se  il  candidato  avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
    La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle  prove  scritte  e  dalla  votazione  ottenuta  nel
colloquio.