Art. 7. Approvazione della graduatoria Espletate le prove del concorso, la commissione redige la graduatoria di merito secondo l`ordine decrescente della votazione complessiva riportata. Con dispositivo direttoriale, tenuto conto della norma che concerne il titolo di preferenza, sara' approvata la graduatoria generale e dichiarati i vincitori. Detta graduatoria verra' affissa all'albo del rettorato e all'albo dell'ufficio concorsi dell'Ateneo. Dalla data di detta affissione all'albo del rettorato e all'albo dell'ufficio concorsi decorreranno i termini per eventuali impugnative, la' dove i provvedimenti non siano stati portati altrimenti a conoscenza. La graduatoria generale rimane efficace per 24 mesi dalla data di emissione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito.