Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  redige  la
graduatoria  di  merito  secondo l`ordine decrescente della votazione
complessiva  riportata.  Con  dispositivo  direttoriale, tenuto conto
della  norma che concerne il titolo di preferenza, sara' approvata la
graduatoria generale e dichiarati i vincitori.
    Detta   graduatoria  verra'  affissa  all'albo  del  rettorato  e
all'albo dell'ufficio concorsi dell'Ateneo.
    Dalla  data di detta affissione all'albo del rettorato e all'albo
dell'ufficio   concorsi   decorreranno   i   termini   per  eventuali
impugnative,  la'  dove  i  provvedimenti  non  siano  stati  portati
altrimenti a conoscenza.
    La graduatoria generale rimane efficace per 24 mesi dalla data di
emissione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e'
stato bandito.