Art. 8.

                       Assunzione in servizio

    I  candidati  vincitori  saranno  invitati  ad  assumere servizio
nonche'  a  stipulare,  ai  sensi  dell'art.  16  del nuovo contratto
collettivo  di  lavoro  del  personale del comparto universitario, un
contratto  individuale  a  tempo  indeterminato  nel  giorno  fissato
dall'amministrazione.
    Il  rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto e dalle disposizioni di legge.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso.
    Agli  assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale
spettante  alla categoria C posizione economica C1, oltre gli assegni
spettanti   a   norma   delle   vigenti   disposizioni   normative  e
contrattuali.  Il  periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso
il  periodo  di  prova senza che il rapporto sia stato risolto da una
delle  parti,  il  dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.