Art. 9.

Presentazione  dei  documenti  per  la  costituzione  del rapporto di
                               lavoro

    I vincitori assunti in prova saranno invitati a presentare, entro
trenta  giorni  dalla  stipula  del contratto individuale di lavoro i
documenti di rito.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di cui al primo comma, e fatta
salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato
nel caso di comprovato impedimento non si da' luogo alla stipulazione
del  contratto,  ovvero  si  provvede  per i rapporti gia' instaurati
all'immediata   risoluzione   dei   medesimi.   Comporta,   altresi',
l'immediata  risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione
in  servizio  nel  termine assegnato, salvo comprovati e giustificati
motivi  di  impedimento.  In  tal  caso l'amministrazione, valutati i
motivi,  proroga  il  termine per l'assunzione compatibilmente con le
esigenze di servizio.