Art. 9. Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle prove di esame, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 8. La votazione complessiva e' data dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, pratica ed in quella orale. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio da ciascuno riportato. La graduatoria generale di merito sara' approvata con decreto del rettore e affissa all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Bari ed avra' una validita' di due anni a decorrere dal decreto di approvazione. Il provvedimento di approvazione degli atti concorsuali e la relativa graduatoria generale di merito sara' pubblicato sul bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Bari. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorreranno i termini per le eventuali impugnative.