Art. 9.

    Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

    La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punti
della  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun candidato nelle
prove   di  esame,  con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  delle
preferenze previste dall'art. 8.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma dei voti conseguiti
nella prova scritta, pratica ed in quella orale.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito, formata sulla base del punteggio da ciascuno riportato.
    La graduatoria generale di merito sara' approvata con decreto del
rettore  e affissa all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di
Bari  ed  avra'  una validita' di due anni a decorrere dal decreto di
approvazione.
    Il  provvedimento  di  approvazione  degli  atti concorsuali e la
relativa   graduatoria   generale  di  merito  sara'  pubblicato  sul
bollettino  ufficiale  dell'Universita'  degli studi di Bari. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Dalla  data  di  pubblicazione  del  suddetto  avviso  decorreranno i
termini per le eventuali impugnative.