Art. 10.
    Nel   perentorio   termine  di  quindici  giorni  dalla  data  di
ricevimento  della  lettera  raccomandata  con  la  quale  sara' data
notizia  del  formale conferimento della borsa, l'assegnatario dovra'
far  pervenire  all'Istituto  sperimentale per la cerealicoltura, via
Cassia,  176, Roma, pena la decadenza, la dichiarazione di accettare,
senza  riserve,  la  borsa  medesima  alle  condizioni  del  bando di
concorso.
    Si  considereranno  presentate in tempo utile le dichiarazioni di
accettazione  spedite  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro  il  termine  indicato.  A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale di accettazione.
    Con   detta  dichiarazione  l'assegnatario  dovra'  inoltre  dare
esplicita  assicurazione, sotto la sua personale responsabilita', che
non usufruira', durante tutto il periodo di godimento della borsa, di
altri  analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego
alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici e privati.
    Non  piu'  tardi  del  ventesimo  giorno  successivo a quello del
ricevimento   della   comunicazione   di  cui  al  precedente  comma,
l'assegnatario  inoltre  dovra'  far pervenire al medesimo indirizzo,
pena la decadenza della borsa, i seguenti certificati:
      a) certificato di nascita;
      b) certificato di cittadinanza italiana;
      c) certificato generale del casellario giudiziario;
      d) certificato di sana e robusta costituzione.
    I  certificati  di  cui  alle  lettere  b), c) e d) devono essere
redatti in data non anteriore a tre mesi dalla data di trasmissione.
    I  certificati  di  cui  alle  lettere a), b) e c) possono essere
sostituiti   da   una  dichiarazione  sottoscritta  dall'interessato,
secondo    modulistica   predisposta   dall'Istituto   (dichiarazioni
sostitutive  rilasciate  ai  sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403).