Art. 10. Nel perentorio termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sara' data notizia del formale conferimento della borsa, l'assegnatario dovra' far pervenire all'Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma, pena la decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni del bando di concorso. Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni di accettazione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale di accettazione. Con detta dichiarazione l'assegnatario dovra' inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la sua personale responsabilita', che non usufruira', durante tutto il periodo di godimento della borsa, di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici e privati. Non piu' tardi del ventesimo giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, l'assegnatario inoltre dovra' far pervenire al medesimo indirizzo, pena la decadenza della borsa, i seguenti certificati: a) certificato di nascita; b) certificato di cittadinanza italiana; c) certificato generale del casellario giudiziario; d) certificato di sana e robusta costituzione. I certificati di cui alle lettere b), c) e d) devono essere redatti in data non anteriore a tre mesi dalla data di trasmissione. I certificati di cui alle lettere a), b) e c) possono essere sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, secondo modulistica predisposta dall'Istituto (dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403).